Art. 151.
             Biblioteche pubbliche statali universitarie

  1.   Le  universita'  possono  richiedere  il  trasferimento  delle
biblioteche   pubbliche  statali  ad  esse  collegate.  Ai  fini  del
trasferimento,  il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula
con  le  universita'  apposita  convenzione,  sentito  il  parere del
Consiglio  nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e  tecnologica.
Nell'ambito  della  convenzione  sono  anche  individuati  i beni del
patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.