Art. 77.
                    Compiti di rilievo nazionale
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in
materia  di  parchi  naturali  e riserve statali, marine e terrestri,
attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  2.  L'individuazione,  l'istituzione  e  la disciplina generale dei
parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione
delle   relative  misure  di  salvaguardia  sulla  base  delle  linee
fondamentali  della  Carta  della  natura,  sono  operati, sentita la
Conferenza unificata.