ART. 10. (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). 1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.