ART. 10.
         (Riordinamento normativo nelle materie interessate
                    dalle direttive comunitarie).
    1.  Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui
ai  commi  2  e  3  dell'articolo  1 e acquisendo, limitatamente alle
materie   di   competenza   regionale,  il  parere  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  testi  unici  compilativi  delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie  coordinando le norme vigenti
nelle  stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni
necessarie al predetto coordinamento.