ART. 11. Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture). 1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non e' requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio. 2. L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richiesta come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicita' previste per i medesimi appalti e forniture. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle predette disposizioni la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Note all'art. 11: - Per quanto concerne la legge 9 marzo 1988, n. 86 ved. note all'art. 5. - Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, reca: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382". L'art. 6, comma 1, del suddetto D.P.R. cosi' recita: "Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio. In mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, puo prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale".