ART. 11.
              Requisiti per la partecipazione alle gare
           e alle aggiudicazioni per appalti e forniture).

  1.  L'iscrizione  ad  un  albo  dei  fornitori  istituito presso le
pubbliche  amministrazioni  non  e'  requisito  obbligatorio  per  la
partecipazione,  alle  gare  ed  alle  aggiudicazioni  per appalti di
lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche
stabilite  in  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea, che devono
comunque  fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o
commerciali,  o la documentazione equivalente, previste dall'articolo
21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.
  2.  L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richiesta come requisito
per  partecipare  a  gare  o  aggiudicazioni  per appalti di lavori e
servizi  e  forniture di beni, deve essere soggetta alle stesse forme
di pubblicita' previste per i medesimi appalti e forniture.
  3.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di
principio.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  e a statuto speciale,
nonche'   le  provincie  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nella
rispettiva   competenza,   sono  tenute  ad  adeguare  alle  predette
disposizioni  la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo
9  della  legge  9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 
          Note all'art. 11:
            -  Per  quanto concerne la legge 9 marzo 1988, n. 86 ved.
          note all'art.  5.
            - Il D.P.R. 24 luglio 1977,  n.  616,  reca:  "Attuazione
          della  delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,
          n. 382". L'art. 6,  comma  1,  del  suddetto  D.P.R.  cosi'
          recita:
            "Sono  trasferite  alle regioni in ciascuna delle materie
          definite   dal   presente   decreto   anche   le   funzioni
          amministrative  relative  all'applicazione  dei regolamenti
          della Comunita' economica  europea  nonche'  all'attuazione
          delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che
          indica espressamente le norme di principio.
            In mancanza della legge regionale, sara' osservata quella
          dello Stato in tutte le sue disposizioni.
            Il   Governo  della  Repubblica,  in  caso  di  accertata
          inattivita'   degli   organi   regionali    che    comporti
          inadempimenti agli obblighi comunitari, puo prescrivere con
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su parere della
          Commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali  e
          sentita  la  regione  interessata,  un  congruo termine per
          provvedere.  Qualora la inattivita' degli organi  regionali
          perduri  dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei
          Ministri  puo'  adottare  i  provvedimenti   necessari   in
          sostituzione dell'amministrazione regionale".