ART. 12.
                           (Marcatura CE).
    1.  Per  le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura
CE  si  applica  l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il
decreto  di  cui  al  comma 4 del citato articolo 47 e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
le  amministrazioni  inadempienti  sono  tenute  a  fornire i dati di
rispettiva competenza.
    3.  All'articolo  7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre
1996,  n.  615,  dopo  le parole: "sull'apparecchio" sono inserite le
seguenti: "ovvero, quando non possibile".
 
          Note all'art. 12:
            -  Per  quanto  concerne la legge 6 febbraio 1996, n. 52,
          ved. note all'art. 1. L'articolo 47  della  suddetta  legge
          cosi' recita:
            "Art.  47  (Procedure  di certificazione e/o attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure   di   certificazione   e/o   attestazione    per
          l'apposizione  della marcatura CE, previste dalla normativa
          comunitaria, sono  a  carico  del  fabbricante  o  del  suo
          rappresentante stabilito nell'Unione europea.
            2.  Le  spese relative all'autorizzazione degli organismi
          ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a  carico
          dei  richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli
          sugli organismi autorizzati sono  a  carico  di  tutti  gli
          organismi   autorizzati   per  la  medesima  tipologia  dei
          prodotti.  I  controlli  possono  avvenire  anche  mediante
          l'esame a campione dei prodotti certificati.
            3.  I  proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati  sui  capitoli  destinati  al funzionamento dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai  citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei   controlli
          successivi  sul mercato che possono essere effettuati dalle
          autorita' competenti mediante l'acquisizione  temporanea  a
          titolo   gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,  i
          distributori ed i rivenditori.
            4. Con uno o piu' decreti  dei  Ministri  competenti  per
          materia,  di  concerto con il Ministro del tesoro, sono de-
          terminate ed aggiornate, almeno ogni due anni,  le  tariffe
          per  le  attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' deter-
          minate le modalita' di erogazione dei compensi  dovuti,  in
          base     alla     vigente     normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuate restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato.
            5.  Con  l'entrata  in vigore dei decreti applicativi del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
            6. In sede di prima applicazione, il decreto  di  cui  al
          comma  4  e'  emanato  entro  sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge".
            - Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615,  reca:  "Attuazione
          della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989,
          in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
          membri   relative   alla  compatibilita'  elettromagnetica,
          modificata  ed  integrata  dalla  direttiva  92/31/CEE  del
          Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del
          Consiglio  del  22  luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE
          del Consiglio del 29 ottobre  1993".  Si  riporta  qui'  di
          seguito  l'art. 7 comma 5, del suddetto decreto legislativo
          cosi' come modificato dalla presente legge:
            "5.  Il  fabbricante  o  il  suo   mandatario   stabilito
          nell'Unione  europea,  oltre a predisporre la dichiarazione
          di cui al comma 1, appone la marcatura CE  di  conformita',
          di cui all'allegato 1, sull'apparecchio, ovvero, quando non
          possibile,   sulle   istruzioni   per   l'uso   ovvero,  in
          alternativa alle istruzioni, sul tagliando di  garanzia  e,
          facoltativamente, sull'imballaggio".