ART. 13. (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52). 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformita', alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo.". 2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' sostituito dal seguente: "2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee"; tale dicitura e' completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.". 3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione introduttiva da' partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria". 4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-b1s. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresi' sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali proce- dure di infrazione". 5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' sostituito dal seguente: "2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie". 6. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' inserito il seguente: "2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie". 7. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' sostituito dal seguente: "1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione". 8. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' aggiunta la seguente lettera: "b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2". 9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente: "2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea e' istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello gia' istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite". 10. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' inserito il seguente: "2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali". 11. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali". 12. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' abrogato. 13. L'articolo 10 della legge l 6 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
Note all'art. 13: - Per quanto concerne la legge 9 marzo 1989, n. 86, ved. note all'art. 5. Si riporta qui di seguito il comma 3 dell'art. 2 della legge suddetta cosi' come modificato dalla presente legge: "3. Nella relazione introduttiva del disegno di legge si da' conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico- istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle rela- tive alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana. La relazione introduttiva da' partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria". - Si riporta qui' di seguito il comma 2 dell'art. 10 della legge 9 marzo 1989 n. 86 cosi' come modificato dalla presente legge: "2. La Conferenza, in particolare, esprime parere: a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; b) sui criteri e le modalita' per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, comma 1; b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'art. 2". - Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, reca "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri". - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994". Si riporta qui' di seguito il comma 4 dell'art. 58 della legge suddetta cosi' come modificato dalla presente legge: "4. Le regioni nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facolta' di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali. Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome".