ART. 13.
             (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86,
                 alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
                e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52).
    1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e'
sostituito dal seguente:
    "1.  Il  Ministro competente per il coordinamento delle politiche
comunitarie   trasmette   alle   Camere,  contestualmente  alla  loro
ricezione,  gli  atti  normativi  e di indirizzo emanati dagli organi
dell'Unione  europea  e  delle  Comunita'  europee;  verifica, con la
collaborazione   delle   amministrazioni  interessate,  lo  stato  di
conformita'  dell'ordinamento  interno  e degli indirizzi di politica
del   Governo   in   relazione   ai  suddetti  atti  e  ne  trasmette
tempestivamente  le  risultanze,  anche  con  riguardo alle misure da
intraprendere  per  assicurare  tale  conformita',  alle  Commissioni
parlamentari   competenti  per  la  formulazione  di  ogni  opportuna
osservazione ed atto d'indirizzo.".
    2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e'
sostituito dal seguente:
    "2.  Sulla  base  della  verifica  e  delle  osservazioni ed atti
d'indirizzo  di  cui  al  comma  1,  il  Ministro  competente  per il
coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  entro il 31 gennaio di
ogni  anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli
affari  esteri  e  con  gli altri Ministri interessati, un disegno di
legge   recante:   "Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee"; tale
dicitura  e' completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita
dall'anno di riferimento.".
    3.  All'articolo  2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e'
aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "La relazione introduttiva
da'  partitamente  conto  delle direttive non inserite nel disegno di
legge  comunitaria il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di
quelle  il  cui  termine  di  recepimento scade nel corso dell'anno e
delle  ragioni  del  loro  omesso  inserimento  nel  disegno di legge
comunitaria".
    4.  All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma
1, e' aggiunto il seguente:
    "1-b1s. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo
riferisce   altresi'  sullo  stato  di  conformita'  dell'ordinamento
interno  al  diritto comunitario e sullo stato delle eventuali proce-
dure di infrazione".
    5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e'
sostituito dal seguente:
    "2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano,  nelle materie di competenza concorrente,
possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie".
    6.  Dopo  il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n.
86, e' inserito il seguente:
    "2-bis.  Le  leggi  regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2
recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata.
Il  numero  e  gli  estremi  di  pubblicazione di ciascuna legge sono
comunicati  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie".
    7.  Il  comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
e' sostituito dal seguente:
    "1.  Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni
sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  una  sessione  speciale  della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, dedicata alla trattazione degli
aspetti   delle   politiche  comunitarie  di  interesse  regionale  e
provinciale.  Il  Governo  informa  le Camere sui risultati emersi da
tale sessione".
    8.  Al  comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
e' aggiunta la seguente lettera:
    "b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2".
    9.  Il  comma  2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.
52, e' sostituito dal seguente:
    "2.  Del  contingente  aggiuntivo  di  cui al comma 1 fanno parte
quattro  funzionari  regionali e delle province autonome nominati dal
Ministero  degli  affari  esteri su designazione della Conferenza dei
presidenti  delle  regioni e delle province autonome, collocati fuori
ruolo  e  inviati  in  servizio  presso  la Rappresentanza permanente
presso  l'Unione  europea. Presso la Rappresentanza permanente presso
l'Unione  europea  e' istituito, con le procedure di cui all'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
un  ulteriore  posto  in  organico,  nel  ruolo  degli esperti di cui
all'articolo  168  del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  18  del  1967,  cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un
funzionario  della  carriera  direttiva  appartenente ai ruoli di una
regione   o   provincia  autonoma,  designato  dalla  Conferenza  dei
presidenti  delle  regioni  e delle province autonome. Tale ulteriore
posto  conferma quello gia' istituito ai sensi dell'articolo 7, comma
2,  della  legge  4  dicembre  1993,  n.  491,  abrogata  dal comma 1
dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la
posizione e le funzioni originariamente stabilite".
    10. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, e' inserito il seguente:
    "2-bis.  I  presidenti  delle  giunte  regionali e delle province
autonome,  in  sede  di  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
occasione  della  sessione  speciale  prevista dall'articolo 10 della
legge  9  marzo  1989,  n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le
questioni  di  particolare  interesse per le proprie amministrazioni,
che   ritengono   debbano   essere   presi  in  considerazione  nella
formulazione  delle  direttive  che  il  Ministro degli affari esteri
impartisce  alla  Rappresentanza  permanente d'Italia presso l'Unione
europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il
Governo   informa   le   Camere   delle  indicazioni  ricevute  dalle
amministrazioni territoriali".
    11.  Al  comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.
52,  al  primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "con altre
regioni  o  enti  appartenenti  all'Unione  europea nell'ambito della
cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali".
    12. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' abrogato.
    13.  L'articolo  10  della  legge  l  6 aprile 1987, n. 183, come
modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
 
          Note all'art. 13:
            - Per quanto concerne la legge 9 marzo 1989, n. 86,  ved.
          note  all'art.    5.  Si  riporta qui di seguito il comma 3
          dell'art. 2 della  legge  suddetta  cosi'  come  modificato
          dalla presente legge:
            "3.  Nella relazione introduttiva del disegno di legge si
          da' conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte
          di giustizia delle Comunita' europee per quanto riguarda le
          sentenze  aventi  riflessi,  sotto  il  profilo  giuridico-
          istituzionale,  sull'ordinamento interno e per quelle rela-
          tive  alle  eventuali  inadempienze  e   violazioni   degli
          obblighi  comunitari da parte della Repubblica italiana. La
          relazione  introduttiva  da'   partitamente   conto   delle
          direttive  non inserite nel disegno di legge comunitaria il
          cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di  quelle  il
          cui  termine  di  recepimento  scade  nel corso dell'anno e
          delle ragioni del loro omesso inserimento  nel  disegno  di
          legge comunitaria".
            -  Si  riporta  qui'  di  seguito il comma 2 dell'art. 10
          della legge 9 marzo 1989 n. 86 cosi' come modificato  dalla
          presente legge:
            "2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
             a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed
          attuazione   degli   atti   comunitari  che  riguardano  le
          competenze regionali;
             b) sui criteri e le modalita' per conformare l'esercizio
          delle funzioni regionali all'osservanza  e  all'adempimento
          degli obblighi di cui all'art. 1, comma 1;
             b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'art.
          2".
            -  Il  D.P.R.  5  gennaio  1967, n. 18, reca "Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri".
            - La legge 6 febbraio 1996, n.  52,  reca:  "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1994".  Si  riporta qui' di seguito il comma 4 dell'art. 58
          della legge suddetta cosi' come modificato  dalla  presente
          legge:
            "4.  Le  regioni nonche' le province autonome di Trento e
          di Bolzano hanno la facolta' di istituire  presso  le  sedi
          delle    istituzioni    dell'Unione   europea   uffici   di
          collegamento propri o  comuni  con  altre  regioni  o  enti
          appartenenti    all'Unione    europea   nell'ambito   della
          cooperazione transfrontaliera o di accordi  internazionali.
          Gli  uffici  regionali e provinciali intrattengono rapporti
          con le istituzioni comunitarie nelle materie di  rispettiva
          competenza.  Gli  oneri  derivanti  dall'istituzione  degli
          uffici sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  delle
          regioni e delle province autonome".