ART. 14.
    (Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari).
    1.  I  progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza
degli  organi  dell'Unione europea o delle Comunita' europee, nonche'
gli  atti  preordinati  alla  formulazione  degli  stessi,  e le loro
modificazioni,  sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione,
alle   Camere   per   l'assegnazione  alle  Commissioni  parlamentari
competenti,  alle  regioni  anche  a statuto speciale e alle province
autonome,  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri o dal Ministro
competente   per   il   coordinamento  delle  politiche  comunitarie,
indicando  la  data  presunta  per  la loro discussione o adozione da
parte degli organi predetti.
    2.  Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma
1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo
al  Governo.  Entro  il  predetto  termine  le  regioni e le province
autonome possono inviare al Governo osservazioni.