ART. 15.
(Modifiche  al  decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con
   modificazioni,   dalla  legge  3  agosto  1994,  n.  483,  recante
   disposizioni   urgenti   in  materia  di  elezioni  al  Parlamento
   europeo).
    1.  Al  decreto-legge  24  giugno  1994,  n. 408, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  d),  le  parole  da: ",
possibilmente" a: "competente" sono soppresse;
    b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole:
"italiano o per quello".
 
          Note all'art. 15:
            -  Il  D.L.  24  giugno 1994, n. 408, reca: "Disposizioni
          urgenti in materia di elezioni al Parlamento  europeo".  Si
          riporta  qui' di seguito l'art. 2 comma 2 del decreto-legge
          suddetto cosi' come modificato dalla presente legge:
            "Art. 2 (Modalita' di esercizio dell'elettorato attivo  e
          passivo).  - 1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione
          europea,  di  seguito definita Unione, residenti in Italia,
          che ivi  intendano  esercitare  il  diritto  di  voto  alle
          elezioni  del  Parlamento  europeo,  devono  presentare  al
          sindaco del comune di  residenza,  entro  e  non  oltre  il
          novantesimo  giorno  anteriore  alla  data  fissata  per la
          consultazione, domanda di  iscrizione  nell'apposita  lista
          aggiunta  istituita  presso  il predetto comune. In sede di
          prima applicazione, il termine di cui sopra e'  ridotto  da
          novanta a ottanta giorni.
            "2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
             a) la volonta' di esercitare esclusivamente in Italia il
          diritto di voto;
             b) la cittadinanza;
             c)  l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di
          origine;
             d) il possesso della capacita' elettorale nello Stato di
          origine;
             e) l'assenza di un provvedimento giudiziario,  penale  o
          civile,  a  carico, che comporti per lo Stato di origine la
          perdita dell'elettorato attivo".