ART. 15. (Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo). 1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole da: ", possibilmente" a: "competente" sono soppresse; b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: "italiano o per quello".
Note all'art. 15: - Il D.L. 24 giugno 1994, n. 408, reca: "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo". Si riporta qui' di seguito l'art. 2 comma 2 del decreto-legge suddetto cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Modalita' di esercizio dell'elettorato attivo e passivo). - 1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra e' ridotto da novanta a ottanta giorni. "2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati: a) la volonta' di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto; b) la cittadinanza; c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine; d) il possesso della capacita' elettorale nello Stato di origine; e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo".