ART. 16.
     (Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme
        relative alla cessazione del l'impiego dell'amianto).
    1.  Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
e' sostituito dal seguente:
    "2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la
commercializzazione  e  la  produzione  di  amianto,  di  prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto".
    2.  L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' sostituito
dal seguente:
    "ART.  3  -  (Valori  limite). - 1. La concentrazione di fibre di
amianto  respirabili  nei  luoghi  di  lavoro  ove  si  utilizza o si
trasforma  o  si  smaltisce  amianto,  nei  luoghi  ove si effettuano
bonifiche,  negli  ambienti  delle  unita' produttive ove si utilizza
amianto  e  delle  imprese o degli enti autorizzati alle attivita' di
trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree
interessate,  non puo' superare i valori limite fissati dall'articolo
31  del  decreto  legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato
dalla presente legge.
    2.  I  limiti,  le  procedure  e  i  metodi  di  analisi  per  la
misurazione  dei  valori  dell'inquinamento  da amianto, compresi gli
effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
    3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi
1  e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche
su  proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    4.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  31 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente:
    "a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
    5.  Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, e' abrogato".
    3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.
 
          Note all'art. 16:
            -  Il  D.Lgs.  15  agosto 1991, n. 277, reca: "Attuazione
          delle  direttive  n.   80/1107/CEE,   n.   82/605/CEE,   n.
          83/477/CEE,  n.  86/188/CEE e n.  88/642/CEE, in materia di
          protezione dei lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  da
          esposizione  ad  agenti chimici, fisici e biologici durante
          il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio  1990,
          n.  212".    La  modifica  di  cui  all'art.  16,  comma 1,
          costituisce  regola  tecnica  ai  sensi   della   direttiva
          83/189/CEE, e successive modificazioni, ed e' stata attuata
          in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle
          Comunita' europee nella causa C-279/94.
            -  Il  D.Lgs.  17  marzo  1995, n. 114, reca: "Attuazione
          della direttiva 87/217/CEE  in  materia  di  prevenzione  e
          riduzione     dell'inquinamento    dell'ambiente    causato
          dall'amianto".