ART. 17.
               (Tutela delle acque dall'inquinamento).
    1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  6, comma 1, della legge 6
febbraio  1996, n. 52, e' prorogato di un anno a decorrere dalla data
di   entrata   in   vigore   della   presente   legge,  limitatamente
all'attuazione  delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22
febbraio 1994, n. 146.
    2.  In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono
apportate    le   modificazioni   ed   integrazioni   necessarie   al
coordinamento  ed  al  riordino della normativa vigente in materia di
tutela  delle  acque  dall'inquinamento,  secondo le modalita' di cui
all'articolo 10, assicurando:
    a)  una  incisiva  ed  effettiva  azione  di  tutela  delle acque
attraverso  l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della
risorsa  e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi
compreso   il   ricorso  a  programmi  coordinati  di  intervento,  a
meccanismi  incentivanti  per  il perseguimento degli obiettivi, alla
definizione   di   un  diffuso  ed  effettivo  sistema  di  controlli
preventivi  e successivi, nonche' all'esercizio di poteri sostitutivi
a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;
    b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno
ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione
del  relativo  sistema  sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino
delle  sanzioni  penali,  l'introduzione e l'applicazione di adeguate
sanzioni  amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della
tutela   delle   acque  dall'inquinamento  potra'  avvenire  mediante
l'introduzione  di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei
principi  e  dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera  c),  ma  con  sanzioni  penali  nei  limiti  rispettivamente
dell'ammenda  fino  a  lire  500 milioni e dell'arresto fino a cinque
anni,  e  con  sanzioni amministrative del pagamento di una somma non
inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni;
    c)  il rispetto dei limiti di accettabilita' degli scarichi e dei
parametri  di  qualita'  dei  corpi  idrici  ricettori definiti dalla
normativa  europea,  nel  senso  che non puo' derogarsi ai limiti ivi
previsti con valori meno restrittivi;
    d)  che  la  tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio
1994,  n.  36,  per  i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti
di  fognatura  e  depurazione  ai  livelli  fissati  dalla  normativa
europea,  con  riferimento  al piano di cui all'articolo 11, comma 3,
della  medesima  legge  n.  36 del 1994 al netto degli investimenti a
carico  del  settore  pubblico  ivi  compresi eventuali finanziamenti
comunitari.
    3.  I  commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994,
n. 146, sono abrogati.
 
          Note all'art. 17:
            -  Per  quanto  concerne la legge 6 febbraio 1996, n. 52,
          ved. note all'art. 1.
            - Per quanto concerne la legge 22 febbraio 1994, n.  146,
          ved. note all'art. 1.
            -  Le  direttive  di cui all'art. 37 della suddetta legge
          sono:
             la direttiva 91/271/CEE riguardante il trattamento delle
          acque reflue urbane, pubblicata in G.U.C.E. L  135  del  30
          maggio 1991;
             e  la  direttiva  91/676/CEE  riguardante  la protezione
          delle  acque  dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati
          provenienti da fonti agricole, pubblicata in G.U.C.E. L 375
          del 31 dicembre 1991.
            -  La legge 5 gennaio 1994, n. 36, reca: "Disposizioni in
          materia di risorse idriche".