ART. 18.
(Principi  e  criteri  per  l'attuazione della direttiva 96/82/CE del
   Consiglio,  sul  controllo  dei  pericoli  di  incidenti rilevanti
   connessi con determinate sostanze pericolose).
    1.   L'attuazione  della  direttiva  96/82/CE  del  Consiglio  si
uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  conseguire  una  semplificazione  delle  procedure  previste,
valorizzando  gli  adempimenti volontari da parte delle imprese e dei
gestori  e  accentuando  i  poteri  di  verifica  e  controllo  delle
amministrazioni pubbliche;
    b)  attribuire  ai  comitati  tecnici  di cui all'articolo 20 del
regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio  1982,  n.  577,  opportunamente  integrati  da  personale  di
specifica  competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed
istruttoria  dei  rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a
notifica;
    c)  unificare  per  quanto  possibile  gli adempimenti previsti a
carico  dei  gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre
norme  di  legge per la sicurezza, ivi compresa quella antincendio, e
per l'agibilita' degli impianti, provvedendo alla modifica delle rel-
ative disposizioni;
    d)  prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di
consultazione  previste  dalla direttiva sia del personale che lavora
nello  stabilimento  per  la  predisposizione  dei piani di emergenza
interni,  sia  della  popolazione  nei  casi  in  cui la direttiva lo
prevede;  va  comunque  garantita un'adeguata informazione dei rischi
alle popolazioni interessate;
    e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i
Ministri  dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  stabilisca  standard  minimi  di  sicurezza  in
materia  di  pianificazione  territoriale  per le zone interessate da
impianti a rischio di incidente rilevante.
 
          Note all'art. 18:
            -  Il  D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, reca: "Approvazione
          del  regolamento  concernente  l'espletamento  dei  servizi
          antincendi".
            -  Per  quanto  concerne  l'art. 17 della legge 23 agosto
          1988 n. 400 ved. note all'art. 5.