ART. 19.
(Principi  e  criteri  per  l'attuazione della direttiva 95/60/CE del
   Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante).
    1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa
ai seguenti criteri e principi direttivi:
    a)   applicare   una   marcatura  fiscale,  in  conformita'  alle
disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio
lampante  impiegati  in  usi  con aliquota di accisa ridotta rispetto
all'aliquota normale;
    b)  prevedere  eventuali deroghe all'applicazione della marcatura
fiscale  per  motivi  di  sanita'  pubblica, di sicurezza o per altre
ragioni  tecniche,  purche'  siano  contestualmente previste adeguate
misure di controllo fiscale;
    c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente
    normativa   nazionale   nell'ipotesi   di   previsione  di  nuove
    agevolazioni;
d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero
della  sanita'  delle  proprieta' tossicologiche e delle modalita' di
impiego delle sostanze marcanti.