ART. 19. (Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante). 1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e principi direttivi: a) applicare una marcatura fiscale, in conformita' alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale; b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanita' pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purche' siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale; c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni; d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanita' delle proprieta' tossicologiche e delle modalita' di impiego delle sostanze marcanti.