ART. 2.
               (Criteri e principi direttivi generali
                     della delega legislativa).
    1.  Salvi  gli  specifici  principi e criteri direttivi stabiliti
negli  articoli  seguenti  ed  in  aggiunta  a quelli contenuti nelle
direttive  da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'articolo 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
    a)  le  amministrazioni  direttamente  interessate  provvederanno
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
    b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
    c)   salva   l'applicazione   delle  norme  penali  vigenti,  ove
necessario  per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei  decreti  legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e
penali  per  le  infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni  penali,  nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a
lire  duecento  milioni  e  dell'arresto  fino  a  tre  anni, saranno
previste,  in  via  alternativa  o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni   ledano   o   espongano  a  pericolo  interessi  generali
dell'ordinamento  interno  del tipo di quelli tutelati dagli articoli
34  e  35  della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno
previste:   la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per  le
infrazioni   che   espongano  a  pericolo  o  danneggino  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  non  inferiore a lire
cinquantamila  e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista
per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi
da  quelli  sopra  indicati.  Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti,  le  sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entita'    tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'   lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di  specifiche  qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono  particolari  doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole  o  alla  persona  o ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali
o  amministrative  identiche  a  quelle  eventualmente gia' comminate
dalle  leggi  vigenti  per le violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
    d)  eventuali  spese  non  contemplate da leggi vigenti e che non
riguardino  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  potranno  essere  previste  nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle direttive; alla
relativa  copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
fondi  gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera'
a  norma  degli  articoli  5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
osservando altresi' il disposto dell'articolo 11- ter, comma 2, della
legge  5  agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge
23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;
    e)   all'attuazione   di   direttive  che  modificano  precedenti
direttive   gia'   attuate   con   legge  o  decreto  legislativo  si
provvedera',  se  la  modificazione  non  comporta  ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o
al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
    f)  abolizione  dei  diritti  speciali  o  esclusivi,  con regime
autorizzatorio  a  favore  di  terzi,  in tutti i casi in cui il loro
mantenimento  ostacoli  la  prestazione, in regime di concorrenza, di
servizi  che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui
attuazione  e'  stata conferita la delega legislativa, o di servizi a
questi connessi;
    g)  i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie  trattate  dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia  pienamente  conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
    h)  nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario
e  speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati  l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
 
          Note all'art. 2:
            -  La  legge  24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al
          sistema penale. Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano:
            "Art.  34  (Esclusione  della  depenalizzazione).  -   La
          disposizione del primo commo dell'art. 32 non si applica ai
          reati previsti:
             a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33
          lettera a);
             b)  dell'art.  19,  secondo comma, della legge 22 maggio
          1973,  n.    194,  sulla  interruzione   volontaria   della
          gravianza;
             c)  da  disposizioni  di  legge  concernente le armi, le
          munizioni e gli esplosivi;
             d) dall'art. 221 del testo unico delle  leggi  sanitarie
          approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
             e)  dalla  1egge  30 aprile 1962, n. 283, modificata con
          legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla  disciplina  igienica
          degli  alimenti  salvo  che per le contravvenzioni previste
          dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n.
          283;
             f) della legge 29 marzo 1951, n. 327,  sulla  disciplina
          degli  alimenti  per  la  prima  infanzia  e  dei  prodotti
          dietetici;
             g) dalla legge 10 maggio  1976,  n.  319,  sulla  tutela
          delle acque dall'inquinamento;
             h)  dalla  legge  13  luglio  1966,  n. 615, concernente
          provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
             i)  dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto
          del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,  n.  185,
          relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
             l) dalla legge in materia urbanistica ed edilizia;
             m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per
          quanto   riguarda   l'assunzione   dei   lavoratori   e  le
          assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo
          art. 35;
             n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni
          sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
             o)  dell'art.  108  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  e  dell'art. 89 del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1960,  n.
          570, in materia elettorale".
            "Art.   35   (Violazioni  in  materia  di  previdenza  ed
          assistenza obbligatorie).  - Non costituiscono reato e sono
          soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma di denaro tutte le violazioni previste delle leggi in
          materia  di  previdenza  ed assistenza obbligatorie, punite
          con la sola ammenda.
            Per le violazioni consistenti  nell'ommissione  totale  o
          parziale  del versamento di contributi e premi l'ordinanza-
          ingiunzione e' emessa ai sensi dell'art. 18, degli enti  ed
          istituti  gestori  delle  forme di previdenza ed assistenza
          obbligatorie che con lo stesso provvedimento ingiungono  ai
          debitori  anche il pagamento dei contributi e dei premi non
          versati e  delle  somme  aggiuntive  previste  dalla  leggi
          vigenti a titolo di sanzione civile.
            Per  le  altre  violazioni, quando viene accertato che da
          esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi  e
          premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con
          la  medesima  ordinanza  e dagli stessi enti ed istituti di
          cui al comma precedente.
            Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta  nel
          termine  previsto  dell'art. 22 opposizione davanti al pre-
          tore in funzione di giudice  del  lavoro.  Si  applicano  i
          commi  terzo  e  settimo  dell'art.   22 ed il quarto comma
          dell'art. 23 ed il giudizio di opposizone  e'  regolato  ai
          sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura
          civile.
            Si  osservano  in ogni caso gli articoli, 13, 14, 20, 24,
          25, 26, 28, 29 e 38  in  quanto  applicabili.  L'esecuzione
          forzata,  quando  non e' diversamente stabilito e' regolata
          dalle disposizioni del codice di procedura civile.
            L'Ordinanza-ingiunzione  emanata  ai  sensi  del  secondo
          comma  costituisce  titolo per iscrivere ipoteca legale sui
          beni del debitore nei casi in cui essa e' consentita quando
          la opposizione  non  e'  stata  proposta  ovvero  e'  stata
          dichiarata  inammissibile  o  rigettata.  In  pendenza  del
          giudizio  di  opposizione  la  iscrizione  dell'ipoteca  e'
          autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
            Per  le  violazioni  previste  dal  prima  comma  che non
          consistono nell'omesso o parziale versamento di  contributi
          e  premi  e  che  non sono allo stesso connesse a norma del
          terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I  e
          II di questo capo in quanto applicabili.
            La  disposizione  del  primo  comma  non  si applica alle
          violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175  e
          246  del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
            Per la  riscossione  delle  somme  dovute  ai  sensi  del
          presente   articolo,   nonche'   per   la  riscossione  dei
          contributi e dei premi non versati e delle  relative  somme
          aggiuntive  di  cui  alle leggi in materia di previdenza ed
          assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle
          forme di previdenza ed assistenza  obbligatorie,  osservate
          in  ogni  caso  le forme previste dal primo comma dell'art.
          18, possono  avvalersi,  ove  opportuno,  del  procedimento
          ingiuntivo  di  cui agli articoli 633 e seguenti del codice
          di procedura civile".
            -  La  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  disciplina  il
          coordinamento  delle  politiche  riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia  alle   Comunita'   europee   e   l'adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli  atti normativi comunitari.
          Gli articoli 5 e 21 recitano:
            "Art. 5 (Fondo di rotazione). - E' istituito  nell'ambito
          del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato,
          un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione  autonoma  e
          gestione fuori bilancio ai sensi dell'art.   9 della  legge
          25 novembre 1971, n. 1041.
            2.  Il  fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
             a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge
          3  ottobre  1977,  n.  863, che viene soppresso a decorrere
          della data di inizio della operativita' del fondo di cui al
          comma 1;
             b) le somme erogate dalle  istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
             c)  le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi  dell'art.  2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle
          autorizzazioni di spesa recate  da  disposizioni  di  legge
          aventi  le  stesse finalita' di quelle previste dalle norme
          comunitarie da attuare;
             d) le somme annualmente  determinate  con  la  legge  di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
            3.  Restano  salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
            "Art.  21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando
          i decreti delegati di cui  alla  presente  legge  prevedono
          misure  di  intervento finanziario non contemplate da leggi
          vigenti e non  rientranti  nell'attivita'  ordinaria  delle
          amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede
          a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5".
            -  La legge 5 agosto 1978, n. 468, concerne la riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio.  L'art. 11-ter, comma 2, recita:
            "2.  I  disegni  di legge e gli emendamenti di iniziativa
          governativa che comportino nuove o  maggiori  spese  ovvero
          diminuzioni  di  entrate  devono  essere  corredati  da una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero del tesoro, sulla
          quantificazione degli oneri recati da ciscuna  disposizione
          e delle relative coperture, con la specializzazione, per la
          spesa  corrente e per le minori entrate degli oneri annuali
          fino alla completa attuzione delle norme e, per le spese in
          conto  capitale,  della  modulazione  relativa  agli   anni
          compresi  nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo
          in  relazione  agli  obiettivi   fisici   previsti.   Nella
          relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
          quantificazione, 1e loro fonti e ogni elemento utile per la
          verifica  tecnica  in sede parlamentare secondo le norme da
          adottare con i regolamenti parlamentari".
            -  La  legge  9  marzo   1989,   n.   86,   concerne   la
          partecipazione    dell'Italia    al    processo   normativo
          comunitario e le procedure  di  esecuzione  degli  obblighi
          comunitari. L'articolo 9 della suddetta legge cosi' recita:
            "Art.  9  (Competenze  delle  regioni  e  delle  province
          autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nelle   materie   di
          competenza  esclusiva,  possono  dare  immediata attuazione
          alle direttive comunitarie.
            2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e  le  province
          autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  nelle  materie  di
          competenza  concorrente,  possono  dare   attuazione   alle
          direttive  dopo  l'entrata  in  vigore  della  prima  legge
          comunitaria successiva alla notifica della direttiva.
            3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia
          attuazione a direttive in materia di  competenza  regionale
          indica  quali disposizioni di principio non sono derogabili
          dalla  legge  regionale  sopravvenuta  e  prevalgono  sulle
          contrarie  disposizioni  eventualmente  gia'  emanate dagli
          organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le
          regioni a  statuto  speciale  e  le  province  autonome  si
          adeguano   alla   legge   dello   Stato  nei  limiti  della
          Costituzione e dei rispettivi statuti.
            4.  In  mancanza  degli  atti  normativi  della  regione,
          previsti  nei  commi  primo,  secondo e terzo, si applicano
          tutte  le  disposizioni  dettate  per  l'adempimento  degli
          obblighi  comunitari  dalla  legge  dello  Stato ovvero dal
          regolamento di cui all'art. 4.
            5.   La  funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita' amministrative delle regioni, nelle  materie  cui
          hanno   riguardo  le  direttive,  attiene  ad  esigenze  di
          carattere unitario, anche  in  riferimento  agli  obiettivi
          della  programmazione  economica  ed agli impegni derivanti
          dagli obblighi internazionali.
            6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge  o  con
          atto  avente  forza  di  legge  nei modi indicati dal comma
          terzo  o,  sulla  base  della  legge  comunitaria,  con  il
          regolamento  preveduto  dall'articolo  4,  la  funzione  di
          indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  comma  quinto  e'
          esercitata   mediante   deliberazione   del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   o  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".
            - Il decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
          1977,  n.    616,  reca:  "Attuazione  della  delega di cui
          all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382".  L'articolo
          6, primo comma, cosi' recita:
            "Sono  trasferite  alle regioni in ciascuna delle materie
          definite   dal   presente   decreto   anche   le   funzioni
          amministrative  relative  all'applicazione  dei regolamenti
          della Comunita' economica  europea  nonche'  all'attuazione
          delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che
          indica espressamente le norme di principio".
            -   Il   D.P.R.   28   dicembre   1985,  n.  1092,  reca:
          "Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
          promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana".