ART. 21.
       (Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e
                    riduzione dell'inquinamento).
    1.  L'attuazione  della  direttiva  96/61/CE del Consiglio del 24
settembre   1996   sulla   prevenzione   e   la  riduzione  integrate
dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni
per  gli  impianti  esistenti  dovra'  assicurare  il  riordino  e la
semplificazione  dei  procedimenti concernenti il rilascio di pareri,
nulla-osta  ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto
attiene  alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda
i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della
normativa  interna  emanata in attuazione delle direttive comunitarie
in materia di valutazione di impatto ambientale.
    2.  Alla  lettera  b)  del  comma  3 dell'articolo 31 del decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  sono  aggiunte, in fine, le
parole:  "Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2,
della  direttiva  94/67/CE  del  Consiglio  del  16  dicembre 1994 si
applicano  anche  agli impianti termici produttivi che utilizzano per
la combustione comunque rifiuti pericolosi".
 
          Note all'art. 21:
            -  Il  D.Lgs.  5  febbraio 1997, n. 22, reca: "Attuazione
          delle direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui
          rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui
          rifiuti di imballaggio". L'articolo 31 del suddetto decreto
          legislativo, come modificato dalla  presente  legge,  cosi'
          recita:
            "Art.   31   (Determinazione   delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate).  -  1.  Le  procedure  semplificate   devono
          comunque   garantire   un  elevato  livello  di  protezione
          ambientale e controlli efficaci.
            2. Con decreti del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
          e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
          con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
          forestali,  sono  adottate per ciascun tipo di attivita' le
          norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti,  e  le
          condizioni  in  base alle quali le attivita' di smaltimento
          di rifiuti non pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle  proce-
          dure  semplificate  di  cui  agli  articoli 32 e 33. Con la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni.
            3.  Le  norme  e  le  condizioni  di  cui al comma 2 sono
          individuate entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto e devono garantire che i
          tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti  e  metodi
          di  smaltimento  o di recupero siano tali da non costituire
          un pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  da  non  recare
          pregiudizio  all'ambiente. In particolare per accedere alle
          procedure semplificate le attivita' di trattamento  termico
          e  di  recupero  energetico  devono, inoltre, rispettare le
          seguenti condizioni:
             a)  siano  utilizzati  combustibili  da  rifiuti  urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
             b)  i  limiti di emissione non siano meno restrittivi di
          quelli stabiliti per  gli  impianti  di  incenerimento  dei
          rifiuti   dalle   direttive   comunitarie   89/369/CEE  del
          Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio  del
          21  giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio del 16 dicembre
          1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
          del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
          1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
          comma 2, della direttiva  94/67/CE  del  Consiglio  del  16
          dicembre  1994  si  applicano  anche  agli impianti termici
          produttivi  che  utilizzano  per  la  combustione  comunque
          rifiuti pericolosi;
             c)  sia  garantita  la produzione di una quota minima di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale.
            4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al
          comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
          nella lista verde di cui all'allegato  II  del  regolamento
          CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni.
            5.  Per  la  tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
          comma 3, e 33 comma  3,  e  l'effettuazione  dei  controlli
          periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
          un  diritto  di iscrizione annuale determinato in relazione
          alla  natura  dell'attivita'  con  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
            6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti  nel
          rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme
          tecniche  di  cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal D.P.R.
          24 maggio 1988, n.  203  e  dalle  altre  disposizioni  che
          regolano    la   costruzione   di   impianti   industriali.
          L'autorizzazione all'esercizio  nei  predetti  impianti  di
          operazioni  di recupero di rifiuti non individuati ai sensi
          del  presente  articolo  resta  comunque  sottoposta   alle
          disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
            7.  Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente
          Capo si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1992,  n.  300  e  successive modifiche ed integrazioni. Si
          applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21
          della legge 7 agosto 1990, n. 241".