ART. 22. (Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprieta' degli aeromobili la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio). 1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea. 2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea". 3. L'articolo 751 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "ART. 751. - (Nazionalita' dei proprietari di aeromobili). - Rispondono ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria: a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea; b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; c) a societa' costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonche' il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario puo' risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della societa'. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, puo', con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le societa' concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonche' le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilita' ancorche' non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprieta', in base al quale l'iscrizione e' effettuata. Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla societa' che ha l'effettiva disponibilita' dell'aeromobile. La proprieta' e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana". 4. L'articolo 752 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "ART. 752. - (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). - Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino gia' iscritti in registri aeronautici di altri Stati". 5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola: "straniero" e' sostituita dalle seguenti: "di altro Stato". 6. Nel primo comma, lettera d), dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola: " straniero" e' sostituita dalle seguenti: "di altro Stato". Dopo la citata lettera d) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere: "d-bis) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea; d-ter) e' stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorita' che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione". 7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea". 8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o dalla competente autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea". 9. All'articolo 788 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma: "Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo', in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attivita' di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici ". 10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprieta' e di disponibilita' di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei. 11. All'articolo 800 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma: "Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo". 12. All'articolo 805 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma: "Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo". 13. E' abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146. 14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole: "la costruzione", sono inserite le seguenti: "in Italia o all'estero"; dopo le parole: "di un aeromobile", sono inserite le seguenti: "da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850". 15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione". 16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea". 17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole: "sia straniero. Detto personale" sono sostituite dalle seguenti: "non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale". 18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea"; al numero 2, le parole: "in uno dei comuni della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Unione europea". 19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, e' aggiunto il seguente comma: "Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea". 20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' abrogato.
Note all'art. 22: - Si riporta qui' di seguito il primo comma dell'art. 737 del codice della navigazione approvato con regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942, come modificato dalla presente legge: "Art. 737 (Requisiti per l'iscrizione negli albi e nel registro). - Possono conseguire la iscrizione negli albi e nel registro della gente dell'aria i cittadini italiani, o di altro Stato membro dell'Unione europea che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. - Si riporta qui' di seguito il primo comma dell'art. 758 del codice della navigazione come modificato dalla presente legge: "Art. 758 (Perdita dei requisiti di nazionalita'), primo comma. - Il proprietario di un aeromobile iscritto nei registri nazionali deve entro otto giorni denunciare al Ministro per l'aeronautica o, se trattasi di aliante libratore, alla Re- ale unione nazionale aeronautica, l'avvenuta iscrizione in un registro di altro Stato, nonche' ogni altro fatto che importi la perdita dei requisiti di nazionalita'". - Si riporta qui' di seguito il primo comma, lettera d), dell'art. 762 del codice della navigazione come modificato dalla presente legge: "Art. 762 (Cancellazione dell'aeromobile dai registri). - L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando: a)-c) (Omissis); d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato". - Si riporta qui' di seguito il secondo comma dell'art. 777 del codice della navigazione come modificato dalla presente legge: "La direzione amministrativa e tecnica dell'impresa deve essere affidata a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea". - Il regolamento CEE n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei e' pubblicato in G.U.C.E. L n. 240 del 24 agosto 1992. - Si riporta qui' di seguito l'art. 848 del codice della navigazione come modificato dalla presente legge: "Art. 848 (Dichiarazione di costruzione) - Chi imprende la costruzione in Italia o all'estero di un aeromobile da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850 deve farne preventiva dichiarazione al Ministro per l'aeronautica, indicando lo stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i motori. Della dichiarazione e' presa nota nel registro delle costruzioni, tenuto presso il Ministero per l'aeronautica". - Si riporta qui' di seguito il secondo comma, lettera d), dell'art. 159 del R.D. 11 gennaio 1925, n. 356 recante approvazione del regolamento per la navigazione aerea, cosi' come modificato dalla presente legge: "A tale uopo ogni proprietario deve presentare al commissariato per l'aeronautica apposita domanda in carta bollata, corredata dai seguenti documenti: a)-c) (Omissis); d) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'art. 751 del codice della navigazione". - L'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, cosi' recita: "Art. 4. (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa. - Si riporta qui' di seguito il primo comma dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, riguardante lo Stato giuridico della gente dell'aria, con le modifiche apportate dalla seguente legge: "Per ottenere l'iscrizione nell'albo, nelle matricole e nei registri della gente dell'aria occorre essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e aver compiuto gli anni 18, quando si tratti di avieri, o gli anni fissati per ciascun grado al successivo art. 9 per il personale navigante graduato; occorre inoltre possedere i requisiti di condotta morale, di capacita' fisica e di attitudine speciale, denominati dal regolamento". - Si riporta qui' di seguito il secondo comma dell'art. 27 della suddetta legge gia' modificato dalla legge 16 aprile 1936 n. 849, come ulteriormente modificato dalla presente legge: "Nel caso che, all'estero, sia indispensabile sostituire parte dell'equipaggio, i relativi contratti di arruolamento devono essere stipulati con l'autorizzazione dell'autorita' consolare, e soltanto per la rimanente parte del viaggio fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto italiano, nel caso che il personale arruolato non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale, deve essere munito dei brevetti di abilitazione previsti dalle convenzioni internazionali o, in difetto, di brevetti validi, secondo la legge nazionale dell'arruolato". - Si riporta qui' di seguito l'art. 13 del D.P.R. 1 settembre 1967, n. 1411 recante approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 13. - Le persone che chiedono di essere iscritte negli albi o nel registro sono tenute a presentare domanda in carta legale diretta all'ente ed a provare: 1) di essere cittadini italiani, o di altro Stato membro dell'Unione europea, salvo nei casi previsti dall'art. 737, secondo e terzo comma, del codice della navigazione; 2) di aver domicilio nell'Unione europea; 3) di non aver subito condanne penali che importino la interdizione dai pubblici uffici e di possedere il requisito della buona condotta, mediante presentazione del certificato penale e di quello di buona condotta; 4) di possedere i brevetti, le licenze, le abilitazioni ed il titolo di studio prescritti; 5) di possedere i necessari requisiti di idoneita' fisica in rapporto alla qualifica per la quale esse chiedono la iscrizione".