ART. 22.
(Adeguamento    alla   normativa   dell'Unione   europea   di   norme
   disciplinanti   il   regime  di  proprieta'  degli  aeromobili  la
   navigazione  aerea,  l'esercizio  di  imprese di lavoro aereo e le
   scuole di pilotaggio).
    1.  In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della
navigazione,  il  termine  "straniero" e' riferito a persone fisiche,
persone  giuridiche,  societa', enti, organizzazioni di Stati che non
siano membri dell'Unione europea.
    2.   Nel   primo   comma   dell'articolo  737  del  codice  della
navigazione,  dopo  le parole: "cittadini italiani", sono inserite le
seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".
    3.  L'articolo 751 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
    "ART.  751.  -  (Nazionalita'  dei  proprietari di aeromobili). -
Rispondono  ai  requisiti  di nazionalita' richiesti per l'iscrizione
nel   registro  aeronautico  nazionale  o  nel  registro  matricolare
dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in
parte maggioritaria:
    a)  allo  Stato,  alle  province,  ai comuni e ad ogni altro ente
pubblico  e  privato  italiano  o  di  altro Stato membro dell'Unione
europea;
    b)  ai  cittadini  italiani  o  di altro Stato membro dell'Unione
europea;
    c)  a  societa'  costituite  o  aventi una sede in Italia o in un
altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in
tutto  o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato
membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di
altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di
compagine  societaria,  e  il  cui  presidente e la maggioranza degli
amministratori,  ivi  compreso  l'amministratore delegato, nonche' il
direttore  generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro
dell'Unione  europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani
o  di  altro  Stato membro dell'Unione europea o non comunitario puo'
risultare  da  una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, dal legale rappresentante della societa'.
    Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto
previsto  dall'articolo  752,  puo', con decreto motivato, consentire
l'iscrizione  nel  registro  aeronautico  nazionale di aeromobili dei
quali le societa' concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776,
nonche' le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai
sensi   del  regolamento  (CEE)  n.  2407/92  del  Consiglio  abbiano
l'effettiva  disponibilita'  ancorche'  non ne siano proprietarie. In
tal  caso,  nel  registro  aeronautico nazionale e nel certificato di
immatricolazione  deve  essere  fatto  risultare,  in  aggiunta  alle
indicazioni  di  cui  all'articolo  756,  il  titolo,  diverso  dalla
proprieta',   in  base  al  quale  l'iscrizione  e'  effettuata.  Gli
obblighi,  che  gli  articoli  754,  758, primo comma, e 762, secondo
comma,  pongono  a  carico  del  proprietario,  sono trasferiti sulla
societa' che ha l'effettiva disponibilita' dell'aeromobile.
    La  proprieta'  e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di
cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana".
    4.  L'articolo 752 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
    "ART.  752. - (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). -
Non  possono  ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino gia'
iscritti in registri aeronautici di altri Stati".
    5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione
la  parola:  "straniero"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "di altro
Stato".
    6.  Nel  primo  comma,  lettera  d), dell'articolo 762 del codice
della  navigazione  la  parola:  "  straniero"  e'  sostituita  dalle
seguenti:  "di  altro  Stato". Dopo la citata lettera d) del medesimo
articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:
    "d-bis)  il  proprietario  ne  fa  domanda,  al fine di iscrivere
l'aeromobile  nel  registro  di  un  altro  Stato  membro dell'Unione
europea;
    d-ter)  e' stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si
applica  la  procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo,
quarto,  quinto e sesto, e l'autorita' che ha ricevuto la denuncia di
cui  al  primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la
cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione".
    7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione
sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "o  di  altro  Stato  membro
dell'Unione europea".
    8.  Nel  primo  e  nel secondo comma dell'articolo 798 del codice
della  navigazione  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "o dalla
competente autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea".
    9.  All'articolo  788 del codice della navigazione e' aggiunto il
seguente comma:
    "Le  scuole  di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici
disciplinate  dalla  legge  2  aprile  1968, n. 518. Il Ministero dei
trasporti  e della navigazione puo', in applicazione dell'articolo 10
del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti 10 marzo 1988, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 205 del 1 settembre 1988, modificativo
del  decreto  del  Ministro  per  i trasporti e l'aviazione civile 27
dicembre  1971,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 164 del 28
giugno  1972,  recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968,
n.  518,  emanare disposizioni limitative dell'attivita' di scuola di
pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici
".
    10.  Ai  fini  del  rilascio  delle  licenze di lavoro aereo e di
scuole di pilotaggio, in materia di proprieta' e di disponibilita' di
aeromobili,  si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE)
n.  2407/92  del  Consiglio,  previste per le licenze di esercizio ai
vettori aerei.
    11.  All'articolo 800 del codice della navigazione e' aggiunto il
seguente  comma:  "Gli  aeromobili  che  effettuano  voli verso Stati
membri  dell'Unione  europea senza scalo intermedio possono decollare
da  aeroporti  non doganali o da aviosuperfici, purche' gli occupanti
siano  in  possesso  di  documenti  validi  per  l'espatrio;  di tale
circostanza e' fatta menzione sul piano di volo".
    12.  All'articolo 805 del codice della navigazione e' aggiunto il
seguente comma:
    "Gli  aeromobili  provenienti da Stati membri dell'Unione europea
senza  scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o
su   aviosuperfici,  purche'  gli  occupanti  siano  in  possesso  di
documenti  validi  per  l'ingresso  in Italia; di tale circostanza e'
fatta menzione sul piano di volo".
    13.  E'  abrogato  l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n.
146.
    14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione,
dopo  le  parole:  "la  costruzione",  sono inserite le seguenti: "in
Italia  o  all'estero";  dopo  le  parole:  "di  un aeromobile", sono
inserite   le   seguenti:   "da  assoggettare  al  controllo  di  cui
all'articolo 850".
    15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato
con  regio  decreto  11  gennaio  1925,  n.  356,  la  lettera  d) e'
sostituita dalla seguente:
    "d)  i  documenti,  o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4
della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e successive modificazioni,
necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice
della navigazione".
    16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n.
331, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti:
"o di altro Stato membro dell'Unione europea".
    17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934,
n.  331, e successive modificazioni, le parole: "sia straniero. Detto
personale" sono sostituite dalle seguenti: "non abbia la cittadinanza
di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale".
    18.  Nell'articolo  13  del regolamento approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, al numero 1,
dopo  le  parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o
di  altro  Stato membro dell'Unione europea"; al numero 2, le parole:
"in  uno dei comuni della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'Unione europea".
    19.  All'articolo  30  del  regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, e' aggiunto il
seguente comma:
    "Si  prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale,
anche  di  cittadinanza  italiana,  sia  in possesso di idonei titoli
aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea".
    20.  L'articolo  4  del  regolamento di attuazione della legge 25
marzo  1985,  n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o
sportivo,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5
agosto 1988, n. 404, e' abrogato.
 
          Note all'art. 22:
            - Si riporta qui' di seguito il primo comma dell'art. 737
          del codice della navigazione approvato con regio decreto n.
          327  del  30  marzo  1942,  come  modificato dalla presente
          legge:
            "Art. 737 (Requisiti per l'iscrizione negli  albi  e  nel
          registro).  - Possono conseguire la iscrizione negli albi e
          nel  registro della gente dell'aria i cittadini italiani, o
          di altro Stato membro dell'Unione  europea  che  abbiano  i
          requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.
            - Si riporta qui' di seguito il primo comma dell'art. 758
          del codice della navigazione come modificato dalla presente
          legge:
            "Art.  758 (Perdita dei requisiti di nazionalita'), primo
          comma.
          - Il proprietario di un aeromobile  iscritto  nei  registri
          nazionali deve entro otto giorni denunciare al Ministro per
          l'aeronautica o, se trattasi di aliante libratore, alla Re-
          ale  unione nazionale aeronautica, l'avvenuta iscrizione in
          un registro di altro Stato, nonche' ogni  altro  fatto  che
          importi la perdita dei requisiti di nazionalita'".
            -  Si riporta qui' di seguito il primo comma, lettera d),
          dell'art.  762 del codice della navigazione come modificato
          dalla presente legge:
            "Art. 762 (Cancellazione dell'aeromobile dai registri). -
          L'aeromobile  e'  cancellato  dal   registro   d'iscrizione
          quando:
             a)-c) (Omissis);
             d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato".
            -  Si  riporta qui' di seguito il secondo comma dell'art.
          777 del codice  della  navigazione  come  modificato  dalla
          presente legge:
            "La  direzione amministrativa e tecnica dell'impresa deve
          essere affidata a  cittadini  italiani  o  di  altro  Stato
          membro dell'Unione europea".
            -  Il  regolamento  CEE  n. 2407/92 del Consiglio, del 23
          luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei e'
          pubblicato in G.U.C.E.  L n. 240 del 24 agosto 1992.
            - Si riporta qui' di seguito l'art. 848 del codice  della
          navigazione come modificato dalla presente legge:
            "Art.  848  (Dichiarazione di costruzione) - Chi imprende
          la costruzione in Italia o all'estero di un  aeromobile  da
          assoggettare  al  controllo  di  cui  all'articolo 850 deve
          farne   preventiva   dichiarazione    al    Ministro    per
          l'aeronautica,  indicando  lo  stabilimento  in cui saranno
          costruiti la cellula e i motori.
            Della dichiarazione e'  presa  nota  nel  registro  delle
          costruzioni, tenuto presso il Ministero per l'aeronautica".
            -  Si  riporta  qui' di seguito il secondo comma, lettera
          d), dell'art.  159 del R.D. 11 gennaio 1925, n. 356 recante
          approvazione del  regolamento  per  la  navigazione  aerea,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
            "A   tale  uopo  ogni  proprietario  deve  presentare  al
          commissariato per l'aeronautica apposita domanda  in  carta
          bollata, corredata dai seguenti documenti:
             a)-c) (Omissis);
             d)  i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'art.
          4  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e   successive
          modificazioni,  necessari  a  comprovare i requisiti di cui
          all'art. 751 del codice della navigazione".
            - L'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che reca
          norme   sulla   documentazione   amministrativa   e   sulla
          legalizzazione  e  autenticazione di firme, come modificata
          dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, cosi' recita:
            "Art.   4.   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
          notorieta'). -  L'atto  di  notorieta'  concernente  fatti,
          stati  o  qualita' personali che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a  ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi  ad un notaio,
          cancelliere,  segretario  comunale,  o  altro   funzionario
          incaricato    dal   sindaco,   il   quale   provvede   alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20.
            Quando  la   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta'  e'  resa  ad  imprese  di  gestione  di servizi
          pubblici,   la   sottoscrizione   e'    autenticata,    con
          l'osservanza  delle  modalita'  di  cui  all'art.   20, dal
          funzionario   incaricato    dal    rappresentante    legale
          dell'impresa stessa.
            -  Si  riporta qui' di seguito il primo comma dell'art. 3
          della legge 8 febbraio 1934, n. 331, riguardante  lo  Stato
          giuridico della gente dell'aria, con le modifiche apportate
          dalla seguente legge:
            "Per  ottenere  l'iscrizione nell'albo, nelle matricole e
          nei registri della gente dell'aria occorre essere cittadini
          italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e aver
          compiuto gli anni 18, quando si tratti  di  avieri,  o  gli
          anni  fissati per ciascun grado al successivo art. 9 per il
          personale navigante graduato; occorre inoltre  possedere  i
          requisiti  di  condotta  morale,  di  capacita' fisica e di
          attitudine speciale, denominati dal regolamento".
            - Si riporta qui' di seguito il secondo  comma  dell'art.
          27  della  suddetta  legge  gia'  modificato dalla legge 16
          aprile 1936 n. 849,  come  ulteriormente  modificato  dalla
          presente legge:
            "Nel  caso che, all'estero, sia indispensabile sostituire
          parte dell'equipaggio, i relativi contratti di arruolamento
          devono essere stipulati con l'autorizzazione dell'autorita'
          consolare, e soltanto per la rimanente  parte  del  viaggio
          fino   al   ritorno  dell'aeromobile  nel  primo  aeroporto
          italiano, nel caso che il personale arruolato non abbia  la
          cittadinanza  di  uno Stato membro dell'Unione europea.  In
          ogni caso, il personale, deve essere munito dei brevetti di
          abilitazione previsti dalle convenzioni  internazionali  o,
          in  difetto, di brevetti validi, secondo la legge nazionale
          dell'arruolato".
            - Si riporta qui' di  seguito  l'art.  13  del  D.P.R.  1
          settembre   1967,   n.   1411   recante   approvazione  del
          regolamento sullo stato giuridico  della  gente  dell'aria,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
            "Art.  13.  -  Le persone che chiedono di essere iscritte
          negli albi o nel registro sono tenute a presentare  domanda
          in carta legale diretta all'ente ed a provare:
             1) di essere cittadini italiani, o di altro Stato membro
          dell'Unione europea, salvo nei casi previsti dall'art. 737,
          secondo e terzo comma, del codice della navigazione;
             2) di aver domicilio nell'Unione europea;
             3)  di  non aver subito condanne penali che importino la
          interdizione  dai  pubblici  uffici  e  di   possedere   il
          requisito  della buona condotta, mediante presentazione del
          certificato penale e di quello di buona condotta;
             4) di possedere i brevetti, le licenze, le  abilitazioni
          ed il titolo di studio prescritti;
             5)  di  possedere  i  necessari  requisiti  di idoneita'
          fisica  in  rapporto  alla  qualifica  per  la  quale  esse
          chiedono la iscrizione".