ART. 23.
         (Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore
             dell'aviazione civile: criteri di delega).
    1.   L'attuazione  della  direttiva  94/56/CE  del  Consiglio  si
informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle
disposizioni  del  codice  della  navigazione, del regolamento per la
navigazione  aerea,  approvato  con regio decreto 11 gennaio 1925, n.
356,  nonche' delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto
conto  degli  obblighi internazionali, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
    a)  prevedere,  per  ogni  incidente  aereo o inconveniente grave
accaduti  in  Italia  ovvero,  se  nessun  altro  Stato  vi provvede,
accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia
o  gestito  da  una  compagnia  stabilita  in  Italia,  l'obbligo  di
un'inchiesta  tecnica  che,  salve  le  indagini giudiziarie e quelle
comunque   rivolte   all'accertamento  di  eventuali  responsabilita'
previste  dalle  vigenti  disposizioni,  abbia  il  solo obiettivo di
trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di
prevenire futuri incidenti e inconvenienti;
    b)  prevedere  l'istituzione  di  un organismo aeronautico civile
permanente,  competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui
alla  lettera a) ed a compiere ogni attivita' di studio e proposta in
funzione    della   sicurezza   del   volo   e   della   prevenzione,
disciplinandone  l'organizzazione,  le  funzioni,  il  patrimonio, le
modalita'  di  gestione e la soggezione al controllo successivo della
Corte dei conti;
    c)  assicurare  all'organismo di cui alla lettera b) indipendenza
funzionale,    particolarmente    nei   confronti   delle   autorita'
aeronautiche    nazionali    competenti    per    la   navigabilita',
l'omologazione  e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio
delle  licenze,  il  controllo del traffico aereo o la gestione degli
aeroporti  e,  in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i
cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;
    d)  assicurare  la  mutua  assistenza tra l'organismo di cui alla
lettera  b)  ed  i  corrispondenti organismi o enti degli altri Stati
membri  dell'Unione  europea e prevedere la possibilita' per lo Stato
italiano   di   delegare   ad   altro  Stato  membro  lo  svolgimento
dell'inchiesta;
    e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il
loro  compito  nel  piu'  breve  tempo  possibile ed in particolare i
poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;
    f)  prevedere  che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una
relazione,  contenente  elementi  utili  ai  fini  della  prevenzione
nonche',  ove  occorra  e  solo  ai predetti fini, raccomandazioni di
sicurezza,  e che detta relazione debba essere resa pubblica nel piu'
breve  tempo  possibile  e,  di  regola, entro dodici mesi dalla data
dell'incidente;
    g)  prevedere  che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con
un  rapporto  che  garantisca  l'anonimato  delle  persone  coinvolte
nell'inconveniente  e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di
sicurezza;  detto  rapporto  e'  distribuito  alle  parti che possono
avvantaggiarsi  delle  conclusioni  in  esso  contenute in materia di
sicurezza;
    h)  prevedere  l'obbligo  di  trasmissione  delle  relazioni, dei
rapporti  e  delle  raccomandazioni  di sicurezza alle imprese o alle
autorita' aeronautiche nazionali interessate nonche' alla Commissione
delle  Comunita'  europoe  ed  assicurare  il rispetto e l'attuazione
delle   raccomandazioni   da   parte  degli  organi  e  dei  soggetti
competenti.
    2.  All'onere  relativo  all'istituzione dell'organismo di cui al
comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7
miliardi  annue  a  decorrere  dal 1998, si provvede, quanto a lire 3
miliardi  per  l'anno  1997,  mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   finanziario   1997,   allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e,  quanto  a  lire  7  miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1998-2000,  nell'unita'  previsionale di base di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
    3.  Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti,
nei  limiti  del  possibile,  tra  gli  Stati membri, dalla direttiva
94/56/CE,   e   fino   all'istituzione   dell'organismo   aeronautico
indipendente  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  il  Ministero dei
trasporti   e   della  navigazione,  allo  scopo  di  dare  immediata
attuazione  alla citata direttiva 94/56/CE, puo' affidare l'inchiesta
all'organismo  o  ente  di  altro  Stato  membro  ovvero  delegare lo
svolgimento  dell'inchiesta  ad altro Stato membro nel cui territorio
si  e'  verificato  l'incidente  o  il grave inconveniente. Quando si
avvale  dell'affidamento  o della delega di cui al presente comma, il
Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a regolare
con  convenzione  i  conseguenti  rapporti,  nei  limiti di quanto e'
necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi
internazionali.
 
          Nota all'art. 23:
            -   Il   D.P.R.   1   settembre   1967,  n.  1411,  reca:
          "Approvazione del regolamento sullo stato  giuridico  della
          gente dell'aria".