ART. 24.
               (Libero accesso al mercato dei servizi
di assistenza a terra negli aeroporti).
    1.   La   disciplina  dell'accesso  al  mercato  dei  servizi  di
assistenza  a  terra  negli  aeroporti nazionali, in attuazione della
direttiva  96/67/CE  del Consiglio, si informa ai seguenti principi e
criteri direttivi:
    a)  garantire  il  libero  accesso  al  mercato  dei  servizi  di
assistenza  a  terra  negli  aeroporti,  nel rispetto dei diritti dei
lavoratori  e  dell'ambiente,  in  modo  progressivo  e adeguato alle
esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
    b)  assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e
all'effettuazione  dell'autoassistenza  siano  stabilite,  per alcune
categorie  di  servizi  ed  in  presenza  di vincoli di sicurezza, di
capacita'  e  di  spazio  disponibile,  in base a criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori
di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non
puo'  essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di
applicazione della direttiva;
    c)  assicurare  che,  in  caso  di  limitazione  del  numero  dei
prestatori  di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto
dall'ente  di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che
la  selezione  avvenga  in  base  ad  una  procedura  trasparente  ed
imparziale,  che  preveda  anche  un  capitolato d'oneri o specifiche
tecniche;
    d)  prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di
assistenza   a   terra,   anche  attraverso  societa'  controllata  o
controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui
alla lettera c);
    e)  assicurare  che  la  gestione  centralizzata  di  determinate
infrastrutture  aeroportuali  non  ostacoli  l'accesso  al  mercato o
l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso
agli  impianti  aeroportuali  devono  essere  pertinenti,  obiettive,
trasparenti e non discriminatorie;
    f)   garantire   la  disponibilita'  degli  spazi  necessari  per
l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione
dei   medesimi,   nonche'  l'eventuale  corrispettivo  economico  per
l'utilizzazione,  siano  determinati  in  base  a criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
    g)  prevedere  che  l'attivita'  di  un prestatore di servizi sia
subordinata  al  riconoscimento  di idoneita' da rilasciare in base a
criteri  obiettivi,  trasparenti e non discriminatori e garantire che
l'accesso  al  mercato  del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di
quanto previsto dalla lettera a);
    h)  imporre  alla  societa'  di gestione, nel caso fornisca anche
servizi  di  assistenza  a terra, una separazione di natura contabile
fra  le attivita' di gestione delle infrastrutture e di disciplina in
ordine  all'utilizzo  delle  stesse,  da una parte, e le attivita' di
fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;
    i)  consentire  che  i  diritti  riconosciuti  dalla direttiva si
estendano  ai  prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi
terzi a condizione che esista una reciprocita' assoluta;
    l)  prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei
servizi  in  un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio
pubblico  anche  per  altri  aeroporti,  nei  casi ed alle condizioni
stabiliti dalla direttiva;
    m)   prevedere   la  costituzione,  nell'ambito  della  direzione
generale  dell'aviazione  civile,  di  un  organismo  competente alla
definizione  delle procedure per il riconoscimento di idoneita' e per
la  selezione  dei  prestatori  dei servizi di assistenza a terra, ai
controlli  sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva,
ai  rapporti  con  la  Commissione  delle Comunita' europee e ad ogni
altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della
direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
    n)   prevedere   che   i   corrispettivi  richiesti  dai  gestori
aeroportuali  per  l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per
l'utilizzo  dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano
pertinenti  ai  costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in
cui le attivita' si svolgono.
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          Nota all'art. 24:
            - Il D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito in  legge  3
          agosto 1995, n. 351, reca: "Disposizioni urgenti in materia
          di  gestioni  aeroportuali,  di  trasporti eccezionali e di
          veicoli adibiti a servizi di emergenza".