ART. 25.
           (Sanzioni per le violazioni delle disposizioni
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica
                     19 settembre 1997, n. 318).
    1.   L'installazione   di  reti  di  telecomunicazioni,  la  loro
fornitura  e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la
prescritta   licenza   individuale   sono   punite  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a
lire cinquecento milioni.
    2.  La  prestazione di servizi senza la prescritta autorizzazione
generale  e'  punita  con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'Autorita' per le garanzie
nelle   comunicazioni  puo'  provvedere  direttamente,  a  spese  del
possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed
a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.
    4.  L'effettuazione  di  servizi in difformita' da quanto sancito
nella  licenza  individuale  o nell'autorizzazione generale e' punita
con  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da lire
dieci  milioni  a lire cento milioni per le fattispecie relative alle
licenze  individuali  e  di  una  somma da lire cinque milioni a lire
cinquanta  milioni  per  le  fattispecie relative alle autorizzazioni
generali.
    5.  Nei  casi  di  cui  al  comma  4  e  nelle ipotesi di mancato
pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi
e  di  quanto  altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  19  settembre  1997, n. 318, l'Autorita' puo' sospendere,
previa  contestazione  e diffida, il servizio per un periodo di tempo
da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva,
previa ulteriore contestazione, l'Autorita' procede alla revoca della
licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi
l'Autorita'  rimane  esonerata  da  ogni  altra  responsabilita'  nei
riguardi  di  terzi e non e' tenuta ad alcun indennizzo nei confronti
dell'organismo di telecomunicazioni.
    6.  La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4,
commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e'
punita  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
    7.  La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4,
comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2,
3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
    8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10,
commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre  1997, n. 318, e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni.
 
          Nota all'art. 25:
            - Il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, reca: "Regolamento
          per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
          telecomunicazioni".