ART. 26.
              (Disposizioni sulla Farmacopea europea).
    1.   Le   edizioni   della   Farmacopea  europea  prevista  dalla
Convenzione  adottata  a  Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai
sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti
e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere
dalla  data  stabilita  con  decreto  del  Ministro della sanita', da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, in
conformita'  alle  decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi
della  Farmacopea  europea  sono  posti  a  disposizione di qualunque
interessato  per  consultazione  e  chiarimenti  presso la Segreteria
tecnica   della   Commissione   permanente  per  la  revisione  e  la
pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre
1961, n. 1242.
 
          Note all'art. 26:
            -  La  legge  22 ottobre 1973, n. 752, reca: "Ratifica ed
          esecuzione  della   convenzione   europea   relativa   alla
          elaborazione   di   una   farmacopea  europea,  adottata  a
          Strasburgo il 22 luglio 1964".
            - La legge 9 novembre 1961, n. 1242, reca:  "Revisione  e
          pubblicazione della Farmacopea ufflciale".