ART. 27.
(Modifiche  al  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  107, di
   attuazione  delle  direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli
   aromi  destinati  ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai
   materiali di base per la loro preparazione).
    1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  5,  comma  1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
    "b)  piombo,  mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori
ai valori riportati nell'allegato II";
    b)  all'allegato  II,  relativo  ai  tenori tollerabili di taluni
metalli  pesanti  negli  aromi,  e' aggiunta la voce "Cadmio", con il
seguente valore: "non piu' di 1 mg/Kg".
 
          Note all'art. 27:
            - Il D.Lgs. 25 gennaio 1992,  n.  107  reca:  "Attuazione
          delle  direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi
          destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai
          materiali di base per la loro preparazione".  Si porta  qui
          di  seguito l'articolo 5 lettera b) del decreto legislativo
          suddetto cosi' come modificato dalla presente legge:
            "Art. 5 (Requisiti generali e specifici di purezza). - 1.
          Gli aromi non devono contenere:
             a) elementi o sostanze in  quantita'  tossicologicamente
          pericolosa per la salute umana;
             b)  piombo,  mercurio,  arsenico  e cadmio, in quantita'
          superiori ai valori riportati nell'allegato II.
            2. Gli aromi di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  e),
          devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato
          III".
            -   Si   riporta   qui'  di  seguito  l'allegato  II  del
          sopracitato decreto  legislativo  n.  107/1992  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
          "
                                                          Allegato II
                              Tenori tollerabili
                     di taluni metalli pesanti negli aromi
          Arsenico           non piu' di  3 mg/kg
          Piombo                 "       10 mg/kg
          Mercurio               "        1 mg/kg
          Cadmio                 "        1 mg/Kg".