ART. 27. (Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione). 1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori ai valori riportati nell'allegato II"; b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, e' aggiunta la voce "Cadmio", con il seguente valore: "non piu' di 1 mg/Kg".
Note all'art. 27: - Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107 reca: "Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione". Si porta qui di seguito l'articolo 5 lettera b) del decreto legislativo suddetto cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Requisiti generali e specifici di purezza). - 1. Gli aromi non devono contenere: a) elementi o sostanze in quantita' tossicologicamente pericolosa per la salute umana; b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori ai valori riportati nell'allegato II. 2. Gli aromi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III". - Si riporta qui' di seguito l'allegato II del sopracitato decreto legislativo n. 107/1992 cosi' come modificato dalla presente legge: " Allegato II Tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi Arsenico non piu' di 3 mg/kg Piombo " 10 mg/kg Mercurio " 1 mg/kg Cadmio " 1 mg/Kg".