ART. 28
               (Etichettatura dei prodotti cosmetici).
    All'articolo  8,  comma  2,  della legge 11 ottobre 1986, n. 713,
come  sostituito  dall'articolo  6  del decreto legislativo 24 aprile
1997,  n.  126,  di  attuazione  della  direttiva  93/35/CEE  e della
direttiva   95/17/CE,  dopo  la  parola:  "aroma"  sono  inserite  le
seguenti:  "specificando se le loro essenze siano di origine naturale
o di origine artificiale".
 
          Note all'art. 28:
            - La legge 11 ottobre 1986,  n.  713,  reca:  "Norme  per
          l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'  economica
          europea sulla produzione e la vendita  dei  cosmetici".  Si
          riporta  qui'  di  seguito  l'art.  8, comma 2, della legge
          suddetta come modificato dalla presente legge:
            "2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie
          prime devono essere indicati  con  i  termini  "profumo"  o
          "parfum" e "aroma" specificando se le loro essenze siano di
          origine  naturale o di origine artificiale. Gli ingredienti
          in   concentrazione   inferiore   all'1%   possono   essere
          menzionati  in  ordine sparso dopo quelli in concentrazione
          superiore all'1%".