ART. 29
                 (Organi che effettuano le ispezioni
                e le visite di controllo delle navi:
         norme di adempimento diretto e criteri di delega).
    1. In conformita' a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del
Consiglio, l'attivita' di certificazione delle navi battenti bandiera
italiana  che  rientrano  nel campo di applicazione delle convenzioni
internazionali   sulla   sicurezza   in   mare  e  sulla  prevenzione
dell'inquinamento  marino,  non  riservata allo Stato, e' svolta, per
conto  di  quest'ultimo,  dagli  organismi  riconosciuti da uno Stato
membro  dell'Unione  europea,  secondo quanto previsto dagli allegati
alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla
Commissione  delle  Comunita'  europee,  ed  aventi  sede nell'Unione
europea  o  in  un  paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di
reciprocita',  sulla  base  dell'autorizzazione,  di  cui al comma 3,
rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
    2.  L'Amministrazione  competente, qualora si riservi il rilascio
ed   il   rinnovo   dei   certificati   previsti   dalle  convenzioni
internazionali   in  materia  di  sicurezza  in  mare  e  prevenzione
dell'inquinamento marino, puo' affidare, tutti o in parte, i relativi
controlli  e  ispezioni  a  un  organismo riconosciuto, scelto a tale
scopo.
    3.  L'autorizzazione  a svolgere l'attivita' di cui al comma 1 e'
subordinata   all'accertamento   della   competenza  professionale  e
dell'affidabilita'  dell'organismo  riconosciuto,  salvo  l'eventuale
limite  numerico  fissato  ai  sensi del comma 5, lettera c). Essa e'
preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni
specifiche  assunte  dall'organismo  stesso,  secondo quanto previsto
all'articolo  6  della  citata direttiva, e prevede in particolare il
recepimento  delle  disposizioni  dell'appendice II della risoluzione
A.739   (18)   dell'International  Maritime  Organization  (IMO),  le
disposizioni per il controllo periodico dell'attivita' dell'organismo
autorizzato,  ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la
comunicazione    delle    informazioni    essenziali   sulla   flotta
classificata,  nonche'  sulle  modifiche  di  classificazione  e  sui
declassamenti,  la  rappresentanza locale nello Stato italiano, se si
tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalita' della
stessa.
    4.  Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e
delle  norme  specifiche  in materia, compatibili con le disposizioni
del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 e' revocata
quando,  sulla  base  delle  verifiche  compiute dall'amministrazione
anche  di  un  altro  Stato  membro,  e'  accertato  che  l'organismo
riconosciuto non soddisfa piu' i requisiti fissati dall'allegato alla
direttiva  94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed
in  modo  soddisfacente.  Puo', inoltre, essere sospeso, anche quando
soddisfa  i  predetti  requisiti,  per motivi di grave rischio per la
sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione e'
data immediata notizia alla Commissione delle Comunita' europee.
    5.  Le  ulteriori  disposizioni  per l'attuazione della direttiva
94/57/CE  del  Consiglio  si  informano,  tenuto conto degli obblighi
internazionali   sulla   sicurezza   in   mare  e  sulla  prevenzione
antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui
ai   commi   precedenti,   ivi   comprese   norme  di  organizzazione
dell'Amministrazione  per  l'assolvimento  dei  compiti  di  cui alla
citata direttiva;
    b)   rivedere,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria,  la
configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale
(RINA),  quale  ente  privato,  con  la conseguente modificazione del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947,
n. 340;
    c)  determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale
limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati
a svolgere l'attivita' di cui al comma 1;
    d)   prevedere   l'eventuale   affidamento   delle  attivita'  di
ispezione,  controllo  e  certificazione di sicurezza radiofonica per
navi  da  carico  per  conto  dell'Amministrazione  ad  enti privati,
riconosciuti   dallo   Stato,   previo  accertamento  di  sufficiente
esperienza  e  di  personale  qualificato per effettuare accertamenti
specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;
    e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato
italiano  di  reciproca  e  periodica  consultazione con gli analoghi
organismi  riconosciuti  dagli  altri  Stati  membri,  per assicurare
l'equivalenza   delle   rispettive   norme   tecniche  e  della  loro
applicazione,   nonche'   l'obbligo  di  informare  compiutamente  il
Ministero  dei trasporti e della navigazione sull'attivita' svolta e,
in   particolare,   sul   cambiamento   di   classificazione   e  sul
declassamento delle navi.
 
          Note all'art. 29:
            -  L'appendice  II  della risoluzione A.739 (18) e' stata
          adottata dalla 18 Assemblea dell'International Maritime Or-
          ganization (IMO) il 4 novembre 1993.
            - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          22 gennaio  1947,  n.  340,  riguarda:  "Riordinamento  del
          Registro italiano navale".