ART. 29 (Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega). 1. In conformita' a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attivita' di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, e' svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunita' europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocita', sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, puo' affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo. 3. L'autorizzazione a svolgere l'attivita' di cui al comma 1 e' subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilita' dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa e' preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'International Maritime Organization (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attivita' dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonche' sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalita' della stessa. 4. Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 e' revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, e' accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa piu' i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Puo', inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione e' data immediata notizia alla Commissione delle Comunita' europee. 5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva; b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340; c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attivita' di cui al comma 1; d) prevedere l'eventuale affidamento delle attivita' di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni; e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonche' l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attivita' svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.
Note all'art. 29: - L'appendice II della risoluzione A.739 (18) e' stata adottata dalla 18 Assemblea dell'International Maritime Or- ganization (IMO) il 4 novembre 1993. - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, riguarda: "Riordinamento del Registro italiano navale".