ART. 30.
                 (Trasporto di merci pericolose per
                    ferrovia: criteri di delega).
    1.  L'attuazione  delle  direttive 96/49/CE del Consiglio, per il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
trasporto   di  merci  pericolose  per  ferrovia,  e  96/87/CE  della
Commissione,  che  adegua  al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE
del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  prevedere  le misure idonee a consentire adeguati standard di
sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;
    b)  applicare  al  trasporto  nazionale  per ferrovia delle merci
pericolose   le   norme  contenute  nel  regolamento  concernente  il
trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di
cui   all'allegato  I,  appendice  B,  della  convenzione  di  Berna,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n.
976,  nonche' le norme del regolamento nazionale per il trasporto per
ferrovia  delle  merci  pericolose  e  nocive  (RMP)  di cui al regio
decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio
1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;
    c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per
ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
    d)  regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le
Forze  armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di
loro competenza.
    2.  Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della
disciplina  in  tema  di  trasporto  per ferrovia di merci pericolose
saranno  recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione.
 
          Note all'art. 30:
            - La legge 18 dicembre 1984, n. 976, riguarda:  "Ratifica
          ed  esecuzione  della  convenzione  relativa  ai  trasporti
          ferroviari internazionali (COTIF), adottata a  Berna  il  9
          maggio  1980, con i seguenti atti connessi:  protocollo sui
          privilegi    e     le     immunita'     dell'Organizzazione
          intergovernativa  per i trasporti ferroviari internazionali
          (OTIF);  appendice  A  -  regole  uniformi  concernenti  il
          contratto   di  trasporto  ferroviario  internazionale  dei
          viaggiatori e dei  bagagli  (CIV);  appendice  B  -  regole
          uniformi  concernenti il contratto di trasporto ferroviario
          internazionale di merci (CIM), con quattro annessi".
            - Il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n.9, convertito
          dalla legge  13  maggio  1940,  n.  674,  riguarda:  "Nuove
          condizioni  e  tariffe  per  il  trasporto delle cose sulle
          ferrovie dello Stato".