ART. 31.
                 (Emissione di segnali televisivi).
    1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela
del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti principi e
criteri direttivi:
    a)  adottare  le  misure  necessarie  a  promuovere  lo  sviluppo
accelerato  dei  servizi  televisivi  avanzati,  compresi  quelli  in
formato  panoramico  16:9,  anche mediante prescrizioni relative alla
ridiffusione  di segnali in tale formato su reti televisive via cavo,
quelli   ad  alta  definizione  e  quelli  che  utilizzano  mezzi  di
trasmissione completamente numerici;
    b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione
aperte  al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico gia'
in  corso  di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei
telespettatori che hanno investito in tali servizi;
    c)  recepire,  per  la  trasmissione  dei  servizi  televisivi  e
l'immissione  nel  mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche
tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;
    d)  dettare  per  i  servizi  televisivi  numerici a pagamento ad
accesso  condizionato  prescrizioni  che  consentano  la  piu'  ampia
fruibilita'  dei  servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle
apparecchiature   ed   alle  caratteristiche  tecniche  per  la  loro
immissione     nel     mercato;    all'attivita'    di    produzione,
commercializzazione  e  distribuzione  dei servizi di accesso ed alla
cessione  dei  relativi  diritti di proprieta' industriale che devono
realizzarsi  a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per
evitare  il  determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di
controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza
contabile  e  finanziaria,  basata,  tra l'altro, su una contabilita'
finanziaria  distinta  per  la  prestazione  di  servizi  ad  accesso
condizionato;
    e)  favorire  sistemi  e  tecnologie  ecologicamente compatibili,
tenuto  conto  sia  delle  ripercussioni sulla salute umana dei campi
elettromagnetici   emessi   dalle   stazioni   e  dai  ripetitori  di
radiodiffusione  di  segnali  televisivi, sia dell'impatto ambientale
derivante  dalle  realizzazioni  delle  stazioni  e degli impianti di
ripetizione.