ART. 32.
                             (Ascensori)
    1.  Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge
9  marzo  1989,  n.  86,  e  successive  modificazioni,  per adeguare
l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  si  attiene  alle  disposizioni  contenute  nella
medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:
    a)  disporre  che  gli  ascensori,  con  i relativi componenti di
sicurezza,  siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono
ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE.
Eventuali  prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad
introdurre  modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla
direttiva 95/16/CE;
    b)  considerare  conformi  a  tutte  le  prescrizioni di cui alla
lettera  a)  gli  ascensori  e  i  relativi  componenti  muniti della
marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformita';
    c)   prevedere   la   pubblicazione  delle  norme  nazionali  che
recepiscono  le  norme  armonizzate, nonche' delle norme e specifiche
tecniche  nazionali  rivolte alla corretta applicazione dei requisiti
essenziali di sicurezza e di salute;
    d)  prevedere  che siano adottate le misure dell'immediato ritiro
dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio
di  ascensori  e  relativi componenti di sicurezza che, nonostante la
marcatura  CE e l'utilizzazione in conformita' alla sua destinazione,
mettono  a  rischio  la  sicurezza  e  la  salute  delle persone e la
sicurezza  dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione
delle Comunita' europee;
    e)   prevedere   specificamente  gli  obblighi  che  gravano  sul
fabbricante,  sul  suo  mandatario  con  sede  nella  Unione europea,
sull'installatore,    sulla   persona   responsabile   del   progetto
dell'ascensore,  sulla  persona  che commercializza quest'ultimo o il
componente  di  sicurezza, nonche' su chi costruisce l'ascensore o il
componente di sicurezza per uso personale;
    f)   prevedere   presupposti  e  modalita'  di  designazione  dei
componenti  degli  organismi incaricati di effettuare le procedure di
controllo,  con  la  specificazione  dei  compiti  e  degli  esami di
competenza;
    g)  determinare  le modalita' di apposizione della marcatura CE e
le  misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il
componente  di  sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la
marcatura CE.
 
          Nota all'art. 32:
            -  Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86, ved.
          nota all'art.2.    L'art.  4  della  suddetta  legge  cosi'
          recita:
            "Art.  4  (Attuazione  in  via regolamentare). - 1. Nelle
          materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate  alla
          legge,   le   direttive  possono  essere  attuate  mediante
          regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
            2.  Il  Governo  presenta  alle  Camere,  in  allegato al
          disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
          l'attuazione delle quali  chiede  l'autorizzazione  di  cui
          all'art. 3, lettera c).
            3.  Se  le  direttive  consentono  scelte  in ordine alle
          modalita' della loro attuazione o se  si  rende  necessario
          introdurre  sanzioni penali o amministrative od individuare
          le   autorita'   pubbliche   cui   affidare   le   funzioni
          amministrative   inerenti  alla  applicazione  della  nuova
          disciplina,  la  legge  comunitaria   detta   le   relative
          disposizioni.
            4.   Se   la   legge   comunitaria   lo   dispone,  prima
          dell'emanazione del regolamento, lo schema  di  decreto  e'
          sottoposto  al  parere  delle  Commissioni permanenti della
          Camera  dei  Deputati  e  del   Senato   della   Repubblica
          competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
          di   quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso  tale
          termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di  detto
          parere.
            5.  Il  regolamento  di attuazione e' adottato secondo le
          procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          o  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle   politiche
          comunitarie  da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
          di entrata in vigore della legge comunitaria.    In  questa
          ipotesi  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve essere
          espresso entro quaranta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere.
            6.  La  legge  comunitaria  provvede in ogni caso a norma
          dell'articolo  3,  lettera  b),  ove   l'attuazione   delle
          direttive comporti:
             a)   l'istituzione   di   nuovi   organi   o   strutture
          amministrative;
             b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
            7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono,
          per  materie  particolari,  il  recepimento  di   direttive
          mediante atti amministrativi.
            8.  Al  disegno di legge comunitaria e' allegato l'elenco
          delle   direttive   attuate   o   da   attuare    in    via
          amministrativa".