ART. 33.
              (Imprese finanziarie: criteri di delega).
    1.  Al  fine  di  rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il
settore  dei servizi finanziari, il Governo e' delegato a emanare uno
o   piu'   decreti  legislativi  per  adeguare  ai  principi  e  alle
prescrizioni  della  direttiva  95/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  la  normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche,
societa'  di  intermediazione  mobiliare,  organismi  di investimento
collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.
    2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e
del   Consiglio  sara'  informata  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
    a)  assicurare  che  la soggezione delle imprese finanziarie alla
normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia
dell'attivita'  propria  delle  imprese  medesime.  A  tal  fine,  le
autorita'   competenti   al   rilascio  dell'autorizzazione  dovranno
verificare  che  la sede legale e la direzione generale delle imprese
finanziarie   siano  situate  nel  territorio  della  Repubblica.  Le
autorita' competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di
controllo,  assicurano  che  non  sussistano stretti legami, ai sensi
della  direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone
fisiche  o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della
vigilanza;
    b)   ferma   restando   la   garanzia  della  riservatezza  delle
informazioni  nei  settori  interessati  dalla  direttiva da attuare,
consentire  scambi  di  informazioni  tra  le autorita' competenti al
controllo   delle   imprese  finanziarie  e  le  altre  autorita'  od
organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle proce-
dure  concorsuali,  i  soggetti  abilitati a svolgere un'attivita' di
controllo  legale  dei  conti  presso imprese finanziarie o gli altri
soggetti   anche  non  appartenenti  alle  pubbliche  amministrazioni
previsti   dalla   direttiva   alle   condizioni   ivi  indicate.  Le
informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere
    preordinate   esclusivamente   all'esercizio  delle  funzioni  di
    vigilanza;
c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attivita' di
controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi
altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata
a  questa  da  stretti  legami,  secondo  i  criteri  stabiliti dalla
direttiva,   abbiano   l'obbligo  di  comunicare  alle  autorita'  di
vigilanza  competenti  fatti  rilevanti,  di  cui essi siano venuti a
conoscenza   nell'esercizio  dell'incarico,  che  possano  costituire
violazione  di  norme  legislative  o  regolamentari, pregiudicare la
continuita'  dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione
o l'emissione di riserve.