ART. 35.
                    (Sistemi di indennizzo degli
                  investitori: criteri di delega).
    1.  Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti principi e
criteri direttivi:
    a)  coordinare  gli  interventi  dei  sistemi di indennizzo degli
investitori  con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine
di  evitare  che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino
di un doppio indennizzo;
    b)  stabilire  limiti  e  criteri  di  intervento  dei sistemi di
indennizzo  degli  investitori;  l'eventuale  esclusione  o riduzione
della  copertura  del  sistema  dovra'  riferirsi  alle  categorie di
investitori previste nell'allegato I alla direttiva;
    c)  demandare alle competenti autorita' di vigilanza il potere di
prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori
sia  sottoposta  a forme adeguate di pubblicita'; in particolare, gli
investitori  dovranno  essere  informati con chiarezza sull'importo e
sulla   portata   della   copertura   offerta,  nonche'  sulle  norme
applicabili.
 
          Nota all'art. 35:
            -   Il  decreto  legislativo  23  luglio  1996,  n.  415,
          riguarda: "Recepimento della  diretttva  93/22/CEE  del  10
          maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore
          dei  valori  mobiliari  e  della  direttiva 93/6/CEE del 15
          marzo  1993  relativa  all'adeguatezza  patrimoniale  delle
          imprese di investimento e degli enti creditizi".