ART. 37.
                 (Modifiche del decreto legislativo
                       17 marzo 1995, n. 194).
    1.  All'articolo 16, comma 1, lettera q), del decreto legislativo
17  marzo  1995,  n.  194,  le  parole:  "nonche' la data di scadenza
dell'autorizzazione" sono soppresse.
    2. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
    "5-bis.  Per  spese di funzionamento della Commissione consultiva
di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:
    a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita' di missione
dei  componenti  della  Commissione,  in  relazione  alle  qualifiche
rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;
    b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso
di assenza motivata, nonche' ai componenti della segreteria di cui al
comma   2,  che  partecipano  alle  riunioni  della  Commissione,  da
determinare con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
per  la  partecipazione  a riunioni della Commissione o dei gruppi di
lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attivita';
    c)  compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con
soggetti  pubblici  o privati di comprovata esperienza, competenza ed
indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione
dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da
iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;
    d) amministrazione generale indispensabile per le attivita' della
Commissione,  incluse  quelle per l'approvvigionamento di strumenti e
programmi informatici".
 
          Nota all'art. 37:
            - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, riguarda:
          "Attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  in  materia   di
          immissione  in  commercio  di  prodotti  fitosanitari".  Si
          riporta di seguito l'art. 16, comma 1,  lettera  q),  cosi'
          come modificata dalla presente legge:
            "Art.  16 (Etichettatura dei prodotti fitosanitari). - 1.
          Su  tutti  gli  imballaggi  e   contenitori   di   prodotti
          fitosanitari  devono  essere  apposte  etichette recanti in
          lingua italiana e in modo chiaro ed indelebile le  seguenti
          indicazioni:
             a) - p) (Omissis);
             q)   La  data  di  scadenza  in  normali  condizioni  di
          conservazione del preparato, se la durata dello  stesso  e'
          inferiore a due anni".