ART. 38. (Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i prmcipi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1 996.
Nota all'art. 38: - Per quanto riguarda la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ved. nota alle premesse. L'art. 38 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 38 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione della direttiva 92/32/CEE, la disciplina di livello legislativo concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose nonche' i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente relativi alle sostanze notificate, con conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e 20 febbraio 1988, n. 141; b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati alla direttiva 67/548/CEE si provveda con decreto del Ministro della sanita', emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali degli Stati membri per il proprio recepimento. Il predetto criterio dovra' essere applicato anche alle direttive comunitarie gia' emanate ma non ancora recepite nell'ordinamento italiano; c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della sanita' e dall'Istituto superiore di sanita' siano poste a carico delle imprese notificatrici di nuove sostanze chimiche, secondo le tariffe e le modalita' di versamento da stabilire con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro".