ART. 38.
           (Classificazione, imballaggio ed etichettatura
                      dei preparati pericolosi)
    1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo
recante,   a   completamento  delle  disposizioni  emanate  ai  sensi
dell'articolo  38  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52, le norme
necessarie  a  dare  integrale  ed organica attuazione alla direttiva
88/379/CEE  del  Consiglio  e successive modificazioni, in materia di
classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   dei   preparati
pericolosi.  Per l'esercizio della delega si applicano i prmcipi ed i
criteri  direttivi  previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1
996.
 
          Nota all'art. 38:
            - Per quanto riguarda la legge 6 febbraio  1996,  n.  52,
          ved.  nota  alle  premesse.  L'art. 38 della suddetta legge
          cosi' recita:
            "Art. 38 (Classificazione, imballaggio  ed  etichettatura
          delle   sostanze  pericolose:  criteri  di  delega).  -  1.
          L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio  sara'
          informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
             a)   ricomprendere  in  un  unico  testo,  conformemente
          all'impostazione della direttiva 92/32/CEE,  la  disciplina
          di  livello  legislativo  concernente  la  classificazione,
          l'imballaggio e l'etichettatura delle  sostanze  pericolose
          nonche' i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo
          e  per  l'ambiente  relativi  alle sostanze notificate, con
          conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256,
          e successive modificazioni, e dei  decreti  del  Presidente
          della  Repubblica  24  novembre 1981, n.  927 e 20 febbraio
          1988, n. 141;
             b) prevedere che al recepimento di  ulteriori  direttive
          tecniche   di   modifica   degli  allegati  alla  direttiva
          67/548/CEE si  provveda  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita',    emanato    di    concerto   con   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il
          Ministro  dell'ambiente,  ogni qualvolta la nuova direttiva
          preveda poteri discrezionali  degli  Stati  membri  per  il
          proprio  recepimento.    Il predetto criterio dovra' essere
          applicato anche alle direttive comunitarie gia' emanate  ma
          non ancora recepite nell'ordinamento italiano;
             c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese
          dal  Ministero  della  sanita' e dall'Istituto superiore di
          sanita' siano poste a carico delle imprese notificatrici di
          nuove sostanze chimiche, secondo le tariffe e le  modalita'
          di  versamento  da stabilire con decreto del Ministro della
          sanita', di concerto con il Ministro del tesoro".