ART. 39.
(Organizzazione dei controlli ufficiali e modalita' di riconoscimento
   di  stabilimenti  e  intermediari  nel  settore dell'alimentazione
   animale: criteri di delega).
    1.  L'attuazione  della  direttiva  95/53/CE  del Consiglio sara'
uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)    operare   la   razionalizzazione   e   la   semplificazione
dell'organizzazione  dei  controlli, anche mediante il riordino delle
strutture  di  controllo,  qualora  necessario,  senza  oneri  per il
bilancio dello Stato;
    b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le
amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;
    c)  assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con
gli uffici della Comunita' europea e gli Stati membri;
    d)   garantire   agli   operatori   l'esercizio  del  diritto  al
contraddittorio,  in  corso  di  ispezione,  nonche'  di  quello alla
segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.
    2.  L'attuazione  della  direttiva  95/69/CE  del Consiglio sara'
uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri
interessati,  con  particolare  riguardo  al  riconoscimento  ed alla
registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;
    b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro,
prevedere  la  semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore
dell'alimentazione   degli   animali,   anche   mediante  regolamento
ministeriale   o   interministeriale,   secondo  le  competenze,  del
Ministero  della  sanita',  del Ministero per le politiche agricole e
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con
il  loro  concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
    c)  prevedere  che  il  riconoscimento degli stabilimenti e degli
intermediari  avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la
protezione   della   salute   umana,   degli   animali  e  la  tutela
dell'ambiente.