ART. 39. (Organizzazione dei controlli ufficiali e modalita' di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sara' uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato; b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali; c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della Comunita' europea e gli Stati membri; d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonche' di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo. 2. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sara' uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari; b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanita', del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambiente.