ART. 4. (Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee di cui all'allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonche' a quelli stabiliti nell'articolo 2. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.