ART. 4.
         (Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze
della Corte di giustizia delle Comunita' europee).
    1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma
1  dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e
integrative  necessarie  ad  adeguare  l'ordinamento  nazionale  alle
sentenze  della  Corte  di  giustizia  delle Comunita' europee di cui
all'allegato  E,  informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati
nonche' a quelli stabiliti nell'articolo 2.
    2.  I  decreti  legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.