ART. 40. (Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo). 1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attivita' di controllo. Le modalita' dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le modalita' di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri: a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato e' stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU; b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU; c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU; d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU; e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione; f) il riconoscimento e' operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio e' situata la sede legale dell'organizzazione in cui e' prodotta la maggioranza del fatturato. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e provincie autonome, associazioni di organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di: a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96; b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza. 4. La zona di operativita', al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, e' individuata nell'intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei produttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari a 1 milione di ECU, nonche' assicurare la disponibilita' di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una continuita' territoriale e organizzativa. 5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalita' di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96. 6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria. 7. Per le regioni a statuto speciale Sardegna e Valle d'Aosta, i parametri di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori sono stabiliti come segue, fermo restando che non possono essere inferiori a quelli indicati nel regolamento (CE) n. 412/97: a) Sardegna: 50 per cento dell'obiettivo nazionale indicato al comma 5 del presente articolo, in termini di fatturato per le prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96; b) Valle d'Aosta: 50 per cento del numero dei produttori ortofrutticoli regionali e 50 per cento del fatturato regionale del settore. 8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97. 9. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.
Note all'art. 40: - I regolamenti (CE) 2200/96 e 2201/96, del Consiglio, del 28 ottobre 1996, sono pubblicati in GUCE L 297 del 21 novembre 1996 e riguardano, rispettivamente, l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e l'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. - Il regolamento (CE) 412/97, della Commissione, del 3 marzo 1997, e' pubblicato in GUCE L 62 del 4 marzo 1997 e fissa le modalita' d'applicazione del regolamento (CE) 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. - Il regolamento (CEE) 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, e' pubblicato in GUCE L 118 del 20 maggio 1972 ed e' relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. - L'art. 11 del regolamento (CE) 2200/96 cosi recita: "Art. 11. - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per ''organizzazione di produttori'' qualsiasi persona giuridica: a) costituita per iniziativa dei produttori delle seguenti categorie di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2: i) ortofrutticoli; ii) frutta; iii) ortaggi; iv) prodotti destinati alla trasformazione; v) agrumi; vi) frutta a guscio; vii) funghi. b) che ha in particolare lo scopo: 1) di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 2) di promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti; 3) di ridurre i costi di produzione e di regolarizzare i prezzi alla produzione; 4) di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversita'; c) il cui statuto obbliga i produttori associati, in particolare a quanto segue: 1) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori; 2) aderire, per quanto riguarda la produzione di una della categorie di prodotti di cui alla lettera a), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori, di cui alla lettera a); 3) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione. Tuttavia, previa autorizzazione dell'organizzazione stessa e fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite, i produttori associati possono: - procedere, presso la propria azienda, a vendite dirette al consumatore, per il suo fabbisogno personale, fino al 25% della produzione se si tratta di organizzazioni di produttori di ortofrutticoli di cui alla lettera a), punto i) e fino al 20% della produzione per i produttori membri di altri tipi di organizzazioni professionali e inoltre, - commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra organizzazione di produttori determinata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro organizzazione, - commercializzare per il tramite di un'altra organizzazione di produttori determinata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che, per caratteristiche intrinseche, non rientrano a priori nelle attivita' commerciali della loro organizzazione, - essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 46, a concludere con le imprese di trasformazione contratti diretti per determinati prodotti con le imprese di trasformazione a carattere derogatorio, decrescente e transitorio, sino al 31 dicembre 1999; 4) fornire le informazioni che sono richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette: 5) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per l'istituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'art. 15; d) il cui statuto contiene disposizioni concernenti: 1) le modalita' di determinazione, di adozione e di modificazione delle regole di cui alla lettera c), punto 1; 2) l'imposizione ai soci di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori; 3) le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa prese; 4) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, e in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori; 5) le regole relative all'ammissione di nuovi soci, e in particolare il periodo minimo d'adesione; 6) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione; e e) che e' stata riconosciuta dallo Stato membro interessato nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 2. 2. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori a norma del presente regolamento le associazioni di produttori che ne facciano domanda a condizione che: a) rispondano ai requisiti previsti al paragrafo 1 e a tal fine comprovino, tra l'altro, che rappresentano un numero minimo di produttori e un volume minimo di produzione commercializzabile, da determinare secondo la procedura di cui all'art. 46; b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della loro attivita'; c) mettano effettivamente in grado i loro soci di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente; d) mettano effettivamente a disposizione dei loro soci i mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e l'immissione in commercio dei prodotti e garantiscano altresi' una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata ai compiti che intendono svolgere. 3. Gli Stati membri possono inoltre riconoscere, come organizzazione di produttori a norma del presente regolamento, altre organizzazioni di produttori rispetto a quelle indicate al paragrafo 1, lettera a), che esistevano prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e riconosciute come tali in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 prima della data di applicazione del presente regolamento. Ove, in base al precedente comma, gli Stati membri procedano al riconoscimento delle summenzionate organizzazioni di produttori, si applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, ad eccezione della lettera a), primo comma, e, se opportuno, della lettera c), punto 2) e del paragrafo 2". - L'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) 2200/96 cosi' recita: "3. Un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta dallo Stato membro interessato puo' sostituirsi ai propri aderenti nella gestione del loro fondo di esercizio a norma dell'art. 15, paragrafo 1, nonche' nell'elaborazione, nell'attuazione e nella presentazione dei programmi operativi di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera b). In tale ipotesi, l'associazione e' la beneficiaria dell'aiuto finanziario ed effettua le comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo". - Il regolamento (CE) 478/97 della commissione, del 14 marzo 1997, e' pubblicato in GUCE L 75 del 15 marzo 1997 e reca modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo al prericonoscimento di gruppi di produttori.