ART. 40.
                   (Organizzazioni dei produttori
                    nel settore ortofrutticolo).
    1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dai regolamenti (CE) n.
2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero
per  le  politiche  agricole  e'  l'autorita'  nazionale  preposta al
coordinamento  della loro attuazione e responsabile dell'attivita' di
controllo.  Le  modalita'  dei controlli da effettuare da parte delle
regioni  e  delle  province  autonome  sono  definite con decreto del
Ministro  per  le  politiche  agricole,  d'intesa  con  la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
    2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  regolamento  (CE) n. 2200/96,
relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel settore degli
ortofrutticoli,  e  del  regolamento  (CE) n. 412/97, che ne fissa le
modalita'  di  applicazione  relativamente  al  riconoscimento  delle
organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri:
    a)  per  le  organizzazioni  dei  produttori di ortofrutticoli in
generale,  di  frutta  e di prodotti destinati alla trasformazione, i
parametri   minimi   per   numero  di  produttori  e  fatturato  sono
individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU.
Tuttavia,  nei  casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra
50  e  99  e  tra  5  e 49, il fatturato e' stabilito in 12,5 e in 15
milioni di ECU;
    b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e
il  volume  minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in
100 soci e in 8 milioni di ECU;
    c)  per  la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il
volume  minimo  di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni
di ECU;
    d)  per  la  categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di
soci  e  il  volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in
0,25 milioni di ECU;
    e)   i   produttori  che  aderiscono  ad  una  organizzazione  di
produttori  generale  possono  anche  aderire  ad  organizzazioni  di
produttori  specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi
quella specifica produzione;
    f)  il  riconoscimento e' operato dalla regione o dalla provincia
autonoma   nel   cui   territorio   e'   situata   la   sede   legale
dell'organizzazione in cui e' prodotta la maggioranza del fatturato.
    3.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni previste dal
regolamento  (CE)  n.  2200/96  possono  essere  riconosciute,  dalle
regioni  e  provincie  autonome,  associazioni  di  organizzazioni di
produttori  costituite  da  almeno  due  organizzazioni di produttori
riconosciute   ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  2200/96  o  del
regolamento  (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento
ad  un  livello  superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di
produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n.
2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di:
    a)  elaborare,  presentare  ed  attuare  il  programma  operativo
tramite   la   associazione   di   organizzazioni  di  produttori  di
appartenenza  oppure  di  affidare  alla  medesima il coordinamento e
l'esecuzione  delle misure comuni ai programmi operativi presentati a
titolo  individuale  dalle  organizzazioni  di  produttori  ai  sensi
dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
    b)  elaborare  programmi  di commercializzazione delle produzioni
per  il  tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di
appartenenza.
   4.  La  zona  di  operativita',  al  fine  di consentire la libera
organizzazione  dei produttori, e' individuata nell'intero territorio
nazionale.  Le  organizzazioni  dei produttori dovranno rispettare un
minimo di produzione commerciale a livello regionale pari a 1 milione
di   ECU,   nonche'   assicurare   la   disponibilita'  di  strutture
indispensabili  ad  esercitare una efficace azione di concertazione e
valorizzazione  dell'offerta,  tranne il caso in cui si riscontri una
continuita' territoriale e organizzativa.
    5.  Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, sono stabiliti i
requisiti,  i  tempi e le modalita' di adeguamento delle associazioni
riconosciute  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n. 1035/72 a quanto
disposto  all'articolo  11,  paragrafo  1,  del  regolamento  (CE) n.
2200/96.
    6.  Le  organizzazioni  dei  produttori  ortofrutticoli e le loro
associazioni  che  presentano  domanda di riconoscimento ai sensi del
regolamento  (CE)  n.  2200/96  devono  possedere una forma giuridica
societaria.
    7.  Per le regioni a statuto speciale Sardegna e Valle d'Aosta, i
parametri  di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori sono
stabiliti come segue, fermo restando che non possono essere inferiori
a quelli indicati nel regolamento (CE) n. 412/97:
    a)  Sardegna:  50  per cento dell'obiettivo nazionale indicato al
comma  5  del presente articolo, in termini di fatturato per le prime
cinque  categorie  di  prodotti  di cui all'articolo 11, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96;
    b)  Valle  d'Aosta:  50  per  cento  del  numero  dei  produttori
ortofrutticoli  regionali  e 50 per cento del fatturato regionale del
settore.
    8.   Al   fine   di   agevolare  l'applicazione  della  normativa
sull'organizzazione    comune   dei   mercati   nel   settore   degli
ortofrutticoli,  il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un
regime  transitorio  per  il  riconoscimento delle organizzazioni dei
produttori  aventi  natura  di  cooperative, consorzi ed associazioni
riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle
prime  cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo
1,   lettera   a),  del  regolamento  (CE)  n.  2200/96.  Il  decreto
stabilisce,   inoltre,   le  condizioni  di  prericonoscimento  delle
suddette  categorie  di  organizzazioni  dei produttori, nel rispetto
delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97.
    9.  Il  Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9
marzo  1989,  n.  86,  il  potere sostitutivo in caso di inadempienza
delle  regioni  o  province  autonome nell'adozione dei provvedimenti
amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.
 
          Note all'art. 40:
            -  I  regolamenti  (CE) 2200/96 e 2201/96, del Consiglio,
          del 28 ottobre 1996, sono pubblicati in GUCE L 297  del  21
          novembre     1996     e     riguardano,    rispettivamente,
          l'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore  degli
          ortofrutticoli  e  l'organizzazione dei mercati nel settore
          dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
            - Il regolamento (CE) 412/97, della  Commissione,  del  3
          marzo  1997,  e' pubblicato in GUCE L 62 del 4 marzo 1997 e
          fissa le  modalita'  d'applicazione  del  regolamento  (CE)
          2200/96  del  Consiglio,  riguardo  al riconoscimento delle
          organizzazioni di produttori.
            - Il regolamento (CEE)  1035/72  del  Consiglio,  del  18
          maggio 1972, e' pubblicato in GUCE L 118 del 20 maggio 1972
          ed  e'  relativo  all'organizzazione comune dei mercati nel
          settore degli ortofrutticoli.
            - L'art. 11 del regolamento (CE) 2200/96 cosi recita:
            "Art. 11. -  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  si
          intende  per  ''organizzazione  di  produttori''  qualsiasi
          persona giuridica:
             a)  costituita  per  iniziativa  dei  produttori   delle
          seguenti categorie di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo
          2:
              i) ortofrutticoli;
              ii) frutta;
              iii) ortaggi;
              iv) prodotti destinati alla trasformazione;
              v) agrumi;
              vi) frutta a guscio;
              vii) funghi.
             b) che ha in particolare lo scopo:
              1)  di  assicurare la programmazione della produzione e
          l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal  punto  di
          vista quantitativo che qualitativo;
              2)  di  promuovere  la  concentrazione  dell'offerta  e
          l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
              3) di ridurre i costi di produzione e di  regolarizzare
          i prezzi alla produzione;
              4)  di  promuovere  pratiche  colturali  e  tecniche di
          produzione  e  di  gestione  dei  rifiuti  che   rispettino
          l'ambiente,  in  particolare per tutelare la qualita' delle
          acque, dei suoli e  del  paesaggio  e  per  preservare  e/o
          favorire la biodiversita';
             c)  il  cui  statuto  obbliga i produttori associati, in
          particolare a quanto segue:
              1)  applicare,   in   materia   di   conoscenza   della
          produzione,  di  produzione,  di  commercializzazione  e di
          tutela ambientale, le regole  adottate  dall'organizzazione
          di produttori;
              2)  aderire,  per  quanto riguarda la produzione di una
          della categorie di prodotti di cui alla lettera a), di  una
          data  azienda, ad una sola organizzazione di produttori, di
          cui alla lettera a);
              3)  vendere  tutta  la  loro  produzione per il tramite
          dell'organizzazione di produttori in questione.
              Tuttavia,  previa  autorizzazione   dell'organizzazione
          stessa e fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa
          stabilite, i produttori associati possono:
               -  procedere,  presso  la  propria  azienda, a vendite
          dirette al consumatore, per il  suo  fabbisogno  personale,
          fino al 25% della produzione se si tratta di organizzazioni
          di  produttori  di  ortofrutticoli  di cui alla lettera a),
          punto i) e fino al 20% della produzione  per  i  produttori
          membri  di  altri  tipi  di  organizzazioni professionali e
          inoltre,
               - commercializzare essi stessi, o per  il  tramite  di
          un'altra    organizzazione    di   produttori   determinata
          dall'organizzazione  cui   aderiscono,   i   prodotti   che
          rappresentano   un  volume  marginale  rispetto  al  volume
          commercializzabile dalla loro organizzazione,
               -  commercializzare  per  il   tramite   di   un'altra
          organizzazione        di       produttori       determinata
          dall'organizzazione cui aderiscono,  i  prodotti  che,  per
          caratteristiche  intrinseche,  non rientrano a priori nelle
          attivita' commerciali della loro organizzazione,
               - essere autorizzati,  secondo  la  procedura  di  cui
          all'articolo   46,   a   concludere   con   le  imprese  di
          trasformazione contratti diretti per  determinati  prodotti
          con  le  imprese di trasformazione a carattere derogatorio,
          decrescente e transitorio, sino al 31 dicembre 1999;
              4)  fornire  le   informazioni   che   sono   richieste
          dall'organizzazione  di  produttori  a  fini  statistici  e
          riguardanti, in particolare, le superfici, i  raccolti,  le
          rese e le vendite dirette:
              5)  versare  i  contributi  finanziari  previsti  dallo
          statuto per l'istituzione e il finanziamento del  fondo  di
          esercizio di cui all'art.  15;
             d) il cui statuto contiene disposizioni concernenti:
              1)  le  modalita'  di  determinazione, di adozione e di
          modificazione delle regole di cui alla lettera c), punto 1;
              2)  l'imposizione  ai  soci  di  contributi  finanziari
          necessari    al    finanziamento   dell'organizzazione   di
          produttori;
              3) le regole atte a garantire ai produttori aderenti il
          controllo   democratico   della   loro   organizzazione   e
          l'assunzione autonoma delle decisioni da essa prese;
              4)  le  sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi
          statutari,  e  in  particolare  di  mancato  pagamento  dei
          contributi    finanziari,    o    delle    regole   fissate
          dall'organizzazione di produttori;
              5) le regole relative all'ammissione di nuovi  soci,  e
          in particolare il periodo minimo d'adesione;
              6)  le regole contabili e di bilancio necessarie per il
          funzionamento dell'organizzazione; e
             e)   che   e'  stata  riconosciuta  dallo  Stato  membro
          interessato  nel  rispetto  delle  condizioni  indicate  al
          paragrafo 2.
            2.  Gli  Stati membri riconoscono quali organizzazioni di
          produttori a norma del presente regolamento le associazioni
          di produttori che ne facciano domanda a condizione che:
             a) rispondano ai requisiti previsti al paragrafo 1  e  a
          tal  fine  comprovino,  tra  l'altro,  che rappresentano un
          numero  minimo  di  produttori  e  un  volume   minimo   di
          produzione  commercializzabile,  da  determinare secondo la
          procedura di cui all'art. 46;
             b) offrano sufficienti garanzie circa la  realizzazione,
          la durata e l'efficienza della loro attivita';
             c)  mettano  effettivamente  in  grado  i  loro  soci di
          usufruire  dell'assistenza  tecnica  necessaria  per  poter
          applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;
             d) mettano effettivamente a disposizione dei loro soci i
          mezzi   tecnici   necessari   per   il   magazzinaggio,  il
          confezionamento e l'immissione in commercio dei prodotti  e
          garantiscano altresi' una gestione commerciale, contabile e
          di bilancio adeguata ai compiti che intendono svolgere.
            3.  Gli  Stati  membri  possono inoltre riconoscere, come
          organizzazione  di  produttori   a   norma   del   presente
          regolamento,  altre organizzazioni di produttori rispetto a
          quelle indicate al paragrafo 1, lettera a), che  esistevano
          prima  dell'entrata  in  vigore  del presente regolamento e
          riconosciute come tali in  base  al  regolamento  (CEE)  n.
          1035/72  prima  della  data  di  applicazione  del presente
          regolamento.
            Ove, in  base  al  precedente  comma,  gli  Stati  membri
          procedano    al    riconoscimento    delle    summenzionate
          organizzazioni di produttori, si applicano i  requisiti  di
          cui  al  paragrafo  1, ad eccezione della lettera a), primo
          comma, e, se opportuno, della lettera c), punto  2)  e  del
          paragrafo 2".
            -  L'art.  16,  paragrafo 3, del regolamento (CE) 2200/96
          cosi' recita:
            "3.  Un'associazione  di  organizzazioni  di   produttori
          riconosciuta    dallo   Stato   membro   interessato   puo'
          sostituirsi ai propri  aderenti  nella  gestione  del  loro
          fondo  di  esercizio  a  norma  dell'art.  15, paragrafo 1,
          nonche'   nell'elaborazione,   nell'attuazione   e    nella
          presentazione  dei  programmi operativi di cui all'art. 15,
          paragrafo 2, lettera b). In tale ipotesi, l'associazione e'
          la  beneficiaria  dell'aiuto  finanziario  ed  effettua  le
          comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo".
            -  Il  regolamento  (CE) 478/97 della commissione, del 14
          marzo 1997, e' pubblicato in GUCE L 75 del 15 marzo 1997  e
          reca  modalita'  d'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
          2200/96 del  Consiglio  riguardo  al  prericonoscimento  di
          gruppi di produttori.