ART. 41.
             (Tutela dell'acquirente per taluni aspetti
dei contratti di godimento a tempo parziale
               dei beni immobili: criteri di delega).
    1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa
ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  prevedere  che  il  venditore sia tenuto a consegnare ad ogni
soggetto  interessato  un  documento,  con  le caratteristiche di cui
all'articolo  3  della direttiva, redatto nella lingua o in una delle
lingue  dello  Stato  membro  di residenza dell'acquirente, ovvero, a
scelta  di  quest'ultimo,  nella  lingua  o in una delle lingue dello
Stato  membro di cui lo stesso e' cittadino, purche' si tratti di una
lingua ufficiale dell'Unione europea, nonche' una traduzione conforme
del  contratto  nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro
in  cui  e'  situato il bene immobile, purche' si tratti di una delle
lingue ufficiali dell'Unione europea;
    b)  prevedere  che  il  contratto  di  acquisto  del  diritto  di
godimento  sul  bene immobile sia redatto per iscritto nella lingua o
in  una  delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente,
oppure,  a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue
dello  Stato  membro di cui lo stesso e' cittadino, purche' si tratti
di  una  delle  lingue  ufficiali  dell'Unione  europea,  e che debba
contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;
    c)  prevedere  che  l'acquirente  eserciti il diritto di recesso,
alle condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 5 della direttiva,
senza sottoposizione ad alcuna penalita';
    d)  prevedere  la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto
di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base
ad  un  accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il
diritto di recesso di cui alla lettera c);
    e)  prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto
aggiunto  di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto
legislativo  o  di  esonero del venditore dalle responsabilita' nello
stesso previste;
    f)  prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di
nullita'  dei  contratti  stipulati  in  violazione  delle  norme del
decreto  legislativo  ed  un corrispondente sistema sanzionatorio per
l'operatore commerciale;
    g)  prevedere  l'obbligatorieta'  per  il  venditore  di  fornire
garanzie  fideiussorie,  bancarie  o  assicurative,  a  favore  degli
acquirenti.
    2.  Il  legislatore  delegato  dovra'  prevedere,  per  tutte  le
controversie  derivanti  dall'applicazione  delle  norme  dettate dal
decreto  legislativo,  la  competenza  territoriale  inderogabile del
giudice  del  luogo  di  residenza o di domicilio dell'acquirente, se
ubicati nel territorio dello Stato.