ART. 41. (Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso e' cittadino, purche' si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea, nonche' una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui e' situato il bene immobile, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea; b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente, oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso e' cittadino, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva; c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalita'; d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c); e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilita' nello stesso previste; f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di nullita' dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale; g) prevedere l'obbligatorieta' per il venditore di fornire garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, a favore degli acquirenti. 2. Il legislatore delegato dovra' prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.