ART. 42.
                 (Titoli e marchi di identificazione
              dei metalli preziosi: criteri di delega).
    1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo per
adeguare  la  legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei
titoli  e  dei  marchi  di  identificazione  dei metalli preziosi, ai
principi  comunitari,  nel  rispetto  dei seguenti principi e criteri
direttivi:
    a)  modificare  e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli
preziosi  e  delle  loro  leghe,  tenuto conto di quelli riconosciuti
ufficialmente  negli  altri  Stati membri dell'Unione europea e della
loro diffusione nella pratica commerciale;
    b)  riconoscere validita' alle marcature di contenuto equivalente
a  quelle  nazionali,  apposte  conformemente alle normative di altri
Stati membri dell'Unione europea;
    c)   modificare   e   integrare  la  disciplina  del  marchio  di
responsabilita',  prevedendo  anche  procedure  di  valutazione della
conformita' in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo
da  assicurare  un  elevato  livello  di  tutela dei consumatori e di
trasparenza nelle transazioni commerciali.
 
          Nota all'art. 42:
            -  La legge 30 gennaio 1968, n. 46, riguarda: "Disciplina
          dei titoli e dei  marchi  di  identificazione  dei  metalli
          preziosi".