ART. 42. (Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai principi comunitari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri dell'Unione europea e della loro diffusione nella pratica commerciale; b) riconoscere validita' alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri dell'Unione europea; c) modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilita', prevedendo anche procedure di valutazione della conformita' in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali.
Nota all'art. 42: - La legge 30 gennaio 1968, n. 46, riguarda: "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi".