ART. 43. (Tutela giuridica delle banche di dati). 1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima; b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati; d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva; e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento; f) prevedere disposizioni transitorie in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva. top on
Nota all'art. 43: - La legge 22 aprile 1941, n. 633, riguarda: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". L'articolo 2 della suddetta legge come modificato dal D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, e dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, cosi' recita: "Art. 2. - In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se' opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreche' il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreche' non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche' originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".