ART. 43.
              (Tutela giuridica delle banche di dati).
    1.  L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  definire  la  nozione  giuridica  di  banca  di dati ai sensi
dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della
medesima;
    b)  comprendere  la banca di dati, alle condizioni previste dalla
direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
    c)  riconoscere  e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo
dell'autore delle banche di dati;
    d)   prevedere   deroghe  al  diritto  esclusivo  di  autorizzare
l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di
una  banca di dati, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6,
comma 2, lettere b) e c), della direttiva;
    e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni
contenute  nel  capitolo III della direttiva, il diritto specifico di
chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;
    f)  prevedere  disposizioni  transitorie  in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 14 della direttiva.
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          Nota all'art. 43:
            -  La legge 22 aprile 1941, n. 633, riguarda: "Protezione
          del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio".   L'articolo   2   della  suddetta  legge  come
          modificato dal D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, e  dal  D.Lgs.
          29 dicembre 1992, n. 518, cosi' recita:
            "Art. 2. - In particolare sono comprese nella protezione:
             1)   le  opere  letterarie,  drammatiche,  scientifiche,
          didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto  se
          orale;
             2)  le  opere  e  le  composizioni musicali, con o senza
          parole,  le  opere  drammatico-musicali  e  le   variazioni
          musicali costituenti di per se' opera originale;
             3)  le  opere  coreografiche e pantomimiche, delle quali
          sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
             4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del
          disegno, della incisione e delle arti figurative  similari,
          compresa  la scenografia, anche se applicata all'industria,
          sempreche' il loro  valore  artistico  sia  scindibile  dal
          carattere industriale del prodotto al quale sono associate;
             5) i disegni e le opere dell'architettura;
             6)  le  opere  dell'arte cinematografica, muta o sonora,
          sempreche'  non  si  tratti  di   semplice   documentazione
          protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
             7)   le   opere   fotografiche  e  quelle  espresse  con
          procedimento analogo a quello della fotografia  sempre  che
          non  si  tratti  di  semplice  fotografia protetta ai sensi
          delle norme del capo V del titolo II;
             8)  i  programmi  per  elaboratore,  in  qualsiasi forma
          espressi purche' originali  quale  risultato  di  creazione
          intellettuale  dell'autore.    Restano esclusi dalla tutela
          accordata dalla presente legge le idee  e  i  principi  che
          stanno  alla  base  di  qualsiasi elemento di un programma,
          compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il  termine
          programma  comprende anche il materiale preparatorio per la
          progettazione del programma stesso".