ART. 44. (Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali). 1. Per l'attuazione della direttiva 96/ 70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.
Nota all'art. 44: - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, riguarda: "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali".