ART. 44.
                   (Disciplina della utilizzazione
                     e della commercializzazione
                   delle acque minerali naturali).
    1.  Per  l'attuazione  della  direttiva  96/ 70/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i
livelli minimi di tutela.
 
          Nota all'art. 44:
            -  Il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,
          riguarda: "Attuazione della direttiva  80/777/CEE  relativa
          alla  utilizzazione  e alla commercializzazione delle acque
          minerali naturali".