ART. 46. 
(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere  costruttivo
concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri  prodotti
                            industriali). 
    1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi,
la  cui  rispondenza  ai  requisiti  essenziali   di   sicurezza   e'
disciplinata da disposizioni nazionali  di  attuazione  di  direttive
comunitarie e la cui conformita' ai requisiti stessi  e'  debitamente
attestata dalla apposizione della marcatura CE e  dalla  attestazione
di conformita', non si  applicano  le  disposizioni  di  omologazione
contenute nella disciplina vigente, in  particolare  nella  legge  24
ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni,  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e  successive
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7  gennaio
1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del  Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e  successive  modificazioni,
nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323,  e
successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12  settembre  1959,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  299
dell'11 dicembre  1959,  nel  regolamento  per  gli  ascensori  ed  i
montacarichi  in  servizio  privato,  approvato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto  del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre
1987, n. 586, nel decreto del Ministro  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n.  587,  e  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268. 
    2. Ai fini degli adempimenti richiesti dalla  vigente  normativa,
le disposizioni di  carattere  costruttivo  di  cui  al  comma  1  si
considerano " norme" ai sensi della legge 21 giugno 1986, n.  317,  e
successive modificazioni. 
    3. Nei casi in cui le  disposizioni  vigenti  prevedono,  per  la
salvaguardia  della  sicurezza,  la  pubblicazione  integrale   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di norme  nazionali  che
traspongono le norme armonizzate europee, la somma  da  corrispondere
all'ente  che  provvede  alla  trasposizione   e'   determinata   con
convenzione  fra  il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato  e   l'ente   di   normazione,   nell'ambito   degli
stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso  ente  e  senza
ulteriori oneri a carico dello Stato.  Il  Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto  di  cui
all'articolo 1, comma 40, della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,
potra' assegnare contributi specifici per  le  finalita'  di  cui  al
presente  comma.  Le  altre  amministrazioni,  di  volta   in   volta
interessate  a  richiedere  le   norme   tecniche   ai   fini   della
pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
concerteranno  con  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato le modalita' di accesso alla convenzione  da  questo
sottoscritta con l'ente  normatore,  ferma  restando  la  tutela  del
diritto d'autore dell'ente di normazione, ai  sensi  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 
    4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982,  n.
670, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 46:
            -  La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, riguarda: "Impianto
          ed esercizio di ascensori e  di  montacarichi  in  servizio
          privato".
            -  Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riguarda: "Norme per
          la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
            - Il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164,  riguarda: "Norme per
          la   prevenzione   degli   infortuni   sul   lavoro   nelle
          costruzioni".
            -  Il  D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, riguarda: "Norme per
          la prevenzione degli infortuni e  l'igiene  del  lavoro  in
          sotterraneo".
            -  Il  D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, riguarda: "Norme per
          la prevenzione degli infortuni sul  lavoro  negli  impianti
          telefonici".
            -   Il   D.P.R.   29  maggio  1963,  n.  1497,  riguarda:
          "Approvazione  del  regolamento  per  gli  ascensori  ed  i
          montacarichi in servizio privato".
            - Il D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268, riguarda: "Regolamento
          recante  attuazione  della direttiva n. 90/486/CEE relativa
          alla disciplina degli  ascensori  elettrici,  idraulici  od
          oleoelettrici".
            -  La  legge  2l  giugno  l986, n. 317: "Attuazione della
          direttiva   n.   83/189/CEE   relativa    alla    procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni tecniche".
            - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguarda: "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica".
            -  L'articolo  1,  comma  40,  della  suddetta  legge  n.
          549/1995 cosi' recita:
            "40.  Gli importi dei contributi dello Stato in favore di
          enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
          organismi,  di  cui  alla  tabella A allegata alla presente
          legge, sono iscritti in un unico capitolo  nello  stato  di
          previsione  di  ciascun Ministero interessato.  Il relativo
          riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro,  con
          proprio  decreto,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          previo parere delle  commissioni  parlamentari  competenti,
          alle  quali  vengono  altresi' inviati i rendiconti annuali
          dell'attivita'  svolta  dai  suddetti  enti,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le
          relative autorizzazioni di spesa".
            - Per quanto riguarda la legge 22 aprile  1941,  n.  633,
          ved. nota all'art. 43.