ART. 47. (Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori). 1. All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: " fino al 7 giugno 1997". 2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 7 giugno 1997".
Note all'art. 47: - Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 903, riguarda: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/581 relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori". Si riporta di seguito l'art. 4, secondo comma, del suddetto D.P.R. cosi' come modificato dalla presente legge: "Sono altresi' esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura fino al 7 giugno 1977 i prodotti alimentari preconfezionati in quantita' prestabilite, se commercializzati secondo gamme di quantita' nominali o capacita' nominali previste dalle norme vigenti, i cui valori non corrispondano a gamme comunitarie, nonche' i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite per i quali non sono previste dalle norme vigenti gamme di quantita' nominali o di capacita' nominali, qualora il loro quantitativo netto sia pari a 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 g o ml". - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 78, riguarda: "Attuazione della direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori". Si riporta di seguito l'art. 4, comma 3, del suddetto decreto legislativo cosi' come modificato dalla presente legge: "3. Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura: fino al 7 giugno 1997 i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite di cui all'allegato, se commercializzati secondo gamme di quantita' nominali o capacita' nominali previste dalle norme vigenti, i cui valori non corrispondono a gamme comunitarie".