ART. 47.
(Attuazione  della  direttiva  95/58/CE in materia di indicazione dei
   prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori).
    1.  All'articolo  4,  secondo  comma,  del decreto del Presidente
della   Repubblica   23   agosto   1982,   n.  903,  come  sostituito
dall'articolo  2  del  decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, le
parole:  "fino  al  7  giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "
fino al 7 giugno 1997".
    2.  All'articolo  4,  comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 78, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 7 giugno 1997".
 
          Note all'art. 47:
            - Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 903, riguarda: "Attuazione
          della  direttiva  (CEE) n. 79/581 relativa alla indicazione
          dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione
          dei consumatori". Si riporta di seguito l'art.  4,  secondo
          comma,  del  suddetto  D.P.R.  cosi'  come modificato dalla
          presente  legge:  "Sono  altresi'   esentati   dall'obbligo
          dell'indicazione  del prezzo per unita' di misura fino al 7
          giugno  1977  i  prodotti  alimentari  preconfezionati   in
          quantita'  prestabilite,  se commercializzati secondo gamme
          di quantita' nominali o capacita' nominali  previste  dalle
          norme  vigenti,  i  cui  valori  non  corrispondano a gamme
          comunitarie,  nonche'   i   prodotti   preconfezionati   in
          quantita'  prestabilite per i quali non sono previste dalle
          norme vigenti gamme di quantita' nominali  o  di  capacita'
          nominali,  qualora  il  loro  quantitativo netto sia pari a
          100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 g o ml".
            - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 78, riguarda: "Attuazione
          della direttiva 88/314/CEE  concernente  l'indicazione  dei
          prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione
          dei  consumatori". Si riporta di seguito l'art. 4, comma 3,
          del suddetto  decreto  legislativo  cosi'  come  modificato
          dalla presente legge:
            "3.   Sono  esentati  dall'obbligo  dell'indicazione  del
          prezzo per unita' di  misura:  fino  al  7  giugno  1997  i
          prodotti  preconfezionati  in quantita' prestabilite di cui
          all'allegato,  se   commercializzati   secondo   gamme   di
          quantita'  nominali  o  capacita'  nominali  previste dalle
          norme vigenti, i  cui  valori  non  corrispondono  a  gamme
          comunitarie".