ART. 48.
                       (Prodotti alimentari).
    1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e
l'etichettatura  dei  prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio
1967,  n.  580,  sulla  lavorazione e il commercio dei cereali, degli
sfarinati,  del  pane  e  delle paste alimentari, non si applicano ai
prodotti  alimentari  legalmente  fabbricati e commercializzati negli
altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti
l'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo,  introdotti  e posti in
vendita nel territorio nazionale.
    2.  L'etichettatura  dei  prodotti  di cui al comma 1 deve essere
conforme  alle  disposizioni  previste  dalla direttiva 79/112/CE del
Consiglio, e successive modificazioni.
    3.  I  prodotti  alimentari  che  contengano  in  qualunque forma
organismi  manipolati  geneticamente  o  loro parti o derivati devono
essere    chiaramente    individuati   dal   consumatore   attraverso
l'etichettatura   che   deve   riportare  in  maniera  ben  leggibile
l'indicazione   che   il   prodotto   alimentare  contiene  organismi
geneticamente modificati o loro parti o derivati.
 
          Nota all'art. 48:
            -  La  legge  4  luglio  1967,  n. 580, riguarda: n. 580,
          riguarda: "Disciplina per la lavorazione  e  commercio  dei
          cereali,   degli   sfarinati,   del   pane  e  delle  paste
          alimentari".