ART. 49. (Paste farcite con carne). 1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantita' di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.
Note all'art. 49: - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, riguarda: "Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale". - Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 251, riguarda: "Modificazioni al D.L. 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di protezione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale".