ART. 49.
                     (Paste farcite con carne).
    1.  Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantita'
di  paste  farcite  con  carne  non  superiore ai due quintali non si
applicano  le  disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  537,  come  modificato  dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
251.
 
          Note all'art. 49:
            -   Il   D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  537,  riguarda:
          "Attuazione della direttiva 92/5/CEE  relativa  a  problemi
          sanitari  in materia di produzione e commercializzazione di
          prodotti a base di carne e di alcuni  prodotti  di  origine
          animale".
            -   Il   D.Lgs.   19   marzo   1996,  n.  251,  riguarda:
          "Modificazioni  al  D.L.  30   dicembre   1992,   n.   537,
          concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai
          problemi    sanitari    in    materia   di   protezione   e
          commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni
          prodotti di origine animale".