ART. 5.
                (Attuazione di direttive comunitarie
                    con regolamento autorizzato).
    1.  Il  Governo  e'  autorizzato a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  adottati  previo  parere  delle  Commissioni parlamentari e del
Consiglio  di  Stato,  attenendosi  a  principi  e  criteri direttivi
corrispondenti  a  quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del
comma 1 dell'articolo 2.
    2.  Fermo  restando  il  disposto dell'articolo 5, comma 1, della
legge  9  marzo  1989,  n.  86,  i  regolamenti di cui al comma 1 del
presente  articolo possono altresi', per tutte le materie non coperte
da  riserva  assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche
se   precedentemente   trasposte,   di   cui  le  direttive  comprese
nell'allegato  C  costituiscano  la  modifica,  l'aggiornamento od il
completamento.
    3.  Ove  le  direttive  cui  essi danno attuazione prescrivano di
adottare  discipline  sanzionatorie,  il  Governo, in deroga a quanto
stabilito  nell'articolo  8, puo' prevedere nei regolamenti di cui al
comma  1,  per  le  fattispecie  individuate  dalle direttive stesse,
adeguate  sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in
ottemperanza  ai  principi  stabiliti in materia dalla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 2.
 
          Note all'art. 5:
            - Per quanto concerne la legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          vedi  note  all'art.  1.  L'articolo  17,  comma  2,  della
          suddetta legge cosi' recita:
            "2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
            - La legge 9 marzo 1989, n.  86,  reca:  "Norme  generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          comunitario e sulle procedure di esecuzione degli  obblighi
          comunitari". L'art. 5, com-ma 1, della suddetta legge cosi'
          recita:
            "Art.  5  (Attuazioni  modificative).  -  1. Fermo quanto
          previsto dall'art.  20 della legge 16 aprile 1987, n.  183,
          la  legge  comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di
          ciascuna  modifica  delle  direttive  da  attuare  mediante
          regolamento  a  norma  dell'art.  4,  si  provveda  con  la
          procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo".