ART. 50.
       (Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega).
    1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa
all'obiettivo  di  adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile
alle  prescrizioni  recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
    a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;
     b)  prevedere  che  l'autorizzazione  all'impiego  di minori nel
settore  dello  spettacolo,  prevista  dalla  normativa  vigente, sia
estesa  ad  attivita'  di  carattere culturale, artistico, sportivo o
pubblicitario;
    c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di
tutela  fisica  e  psichica  del minore, nonche' l'introduzione di un
idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di
sfruttamento  dei  minori,  nel  caso  di  loro impiego reiterato nel
settore dello spettacolo;
    d)  prevedere,  ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa,
sanzioni  penali o amministrative modulate in conformita' ai principi
contenuti  nell'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  della  legge 6
dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.
 
          Note all'art. 50:
            -  La legge 6 dicembre 1993, n. 499, riguarda: "Delega al
          Governo  per  la  riforma  dell'apparato  sanzionatorio  in
          materia  di lavoro".   L'art. 1, comma 1, lettera c), della
          suddetta legge cosi' recita:
            "Art. 1. - 1. Il  Governo della Repubblica e' delegato ad
          adottare, entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
          riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti
          di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
             a)-b) (Omissis);
             c)  in  materia  di  tutela  del  lavoro minorile, delle
          lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:
              1)  mantenere  la  sanzione   penale   per   le   norme
          concernenti  la sicurezza del lavoro e le condizioni psico-
          fisiche del  lavoratore,  prevedendo  la  pena  alternativa
          dell'arresto  non  superiore  a sei mesi o dell'ammenda non
          superiore a lire dieci milioni  e,  nei  casi  di  maggiore
          gravita'  con  riferimento  al pericolo concreto per la sa-
          lute, la sola pena dell'arresto;
              2) trasformare in  illeciti  amministrativi  tutti  gli
          altri   reati,   prevedendo   la  sanzione  pecuniaria  non
          superiore  a  lire  cinque  milioni,  nonche'  le  sanzioni
          amministrative    accessorie   corrispondenti   alle   pene
          accessorie dei reati depenalizzati".