ART. 51.
(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione
   ad  agenti  biologici  durante  il lavoro e prescrizioni minime di
   sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca:
   criteri di delega).
    1.  L'attuazione  delle  direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE
del   Consiglio   si   informa   ai   principi   direttivi  stabiliti
dall'articolo  43  della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive
modificazioni.
    2.  All'articolo  43  della  legge  19  febbraio 1992, n. 142, il
numero  2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che
gli  oneri  derivanti  dalle attivita' di informazione, consulenza ed
assistenza  in  materia  antinfortunistica e di prevenzione svolte da
istituzioni  ed  enti  pubblici di formazione in detta materia sono a
carico  del  datore  di  lavoro;  qualora  il  datore  di  lavoro sia
un'amministrazione  pubblica,  ai  predetti  oneri si provvede con le
ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.
 
          Nota all'art. 51:
            -  Per quanto riguarda la legge 19 febbraio 1992, n. 142,
          ved. nota all'art. 1. L'art. 43 della suddetta legge  cosi'
          recita:
            "Art.  43  (Sicurezza  e salute dei lavoratori durante il
          lavoro:   criteri  di  delega).  -  1.  L'attuazione  delle
          direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
          89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,    90/394/CEE   e
          90/679/CEE, nonche' 91/383/CEE sara' informata ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
             a)  fissare  in  materia  di  sicurezza  del lavoro e di
          prevenzione il rispetto dei livelli di protezione  previsti
          dalla  legislazione  nazionale,  ove  piu'  favorevoli alla
          sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
             b) fissare gli obblighi generali  e  le  responsabilita'
          per  l'attuazione  delle misure di sicurezza negli ambienti
          di lavoro e per l'osservanza delle condizioni  e  le  altre
          finalita' di prevenzione e tutela dei lavoratori;
             c)  definire  le  forme  organizzative  di  sicurezza  a
          livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori
          al processo prevenzionale;
             d) dettare le  disposizioni  generali  sull'impiego  dei
          mezzi personali di protezione;
             e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi
          sanitari   e   di  pronto  soccorso  aziendale,  prevedendo
          altresi' la definizione  delle  competenze,  dei  requisiti
          professionali e delle responsabilita' del medico incaricato
          della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
             f)  dettare  le  misure  di  sicurezza  in  presenza  di
          condizioni particolari di rischio;
             g)   prevedere,   al   fine   di   assicurare  il  pieno
          raggiungimento delle finalita' di prevenzione e  di  tutela
          dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:
              1)   il   necessario   coordinamento  tra  le  funzioni
          esercitate dallo Stato e quelle  esercitate  nella  materia
          dalle  regioni, dai comuni e dalle unita' sanitarie locali,
          anche  la  fine  di  assicurare  unita'  di  indirizzi   ed
          omogeneita'   di   comportamenti  in  tutto  il  territorio
          nazionale nell'applicazione delle disposizioni  in  materia
          di sicurezza del lavoro;
              2)  che  i  competenti  enti  ed  istituzioni  svolgano
          attivita' di  informazione,  consulenza  ed  assistenza  in
          materia  antinfortunistica e prevenzionale, con particolare
          riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite  la
          istituzione  di  specifici  corsi,  anche  obbligatori,  di
          formazione in detta materia;
              3) i criteri per la  raccolta  e  l'elaborazione  delle
          informazioni  relative  ai  rischi  e  ai  danni  derivanti
          dall'attivita' lavorativa;
              4) che  per  attivita'  lavorative  comportanti  rischi
          particolarmente  elevati,  da  individuare  con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e della
          sanita', l'attivita' di vigilanza possa  essere  esercitata
          anche dall'ispettorato e lavoro;
              5)  che  le  interruzioni  periodiche di cui all'art. 7
          della  direttiva  del  Consiglio  90/270/CEE,  nonche'   le
          prescrizioni  minime  di  cui  all'allegato  alla  medesima
          direttiva, siano espressamente definite e quantificate  nel
          decreto legislativo di attuazione.
            2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per
          l'attuazione  delle  direttive di cui al comma 1 in materia
          di sicurezza e di salute dei lavoratori durante  il  lavoro
          deve  assicurare  il mantenimento dei livelli di protezione
          piu' favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della
          salute dei lavoratori previsti dalla legislazione  italiana
          vigente.
            3.  In  deroga  a quanto previsto nell'art. 1, il termine
          per l'emanazione  del  decreto  legislativo  di  attuazione
          delle  direttive di cui al comma 1 del presente articolo e'
          fissato in diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge".