ART. 52.
                      (Disposizioni sul miele).
    1.  Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982,
n.  753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' sostituito dal seguente:
    "Il  miele  di produzione extracomunitaria miscelato con miele di
produzione   comunitaria   deve   essere   commercializzato   con  la
denominazione: "Miscela con miele extracomunitario"".
    2.  Il  quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982,
n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre
1990,  n.  428,  e  sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
    "Inoltre  per  il  miele  di  produzione  extracomunitaria devono
essere  indicati  sull'etichetta principale, in maniera ben visibile,
il Paese o i Paesi di produzione".
    3.  La  lettera  c)  del  comma  2 dell'articolo 6 della legge 12
ottobre  1982,  n.  753,  come sostituito da ultimo dall'articolo 25,
comma  2,  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109, e'
abrogata.
    4.  Nell'articolo  7  della  legge  12 ottobre 1982, n. 753, come
sostituito  dall'articolo  51  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428,
sono soppresse le parole: "del miele vergine integrale".
    5.  I  produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare
le  etichettature  gia'  predisposte  per  la commercializzazione del
miele  proveniente  dalle  raccolte  1996,  1997  e  1998  contenenti
denominazioni  ed  indicazioni  previste da disposizioni abrogate dal
presente  articolo  non  oltre  il  periodo  di  ventiquattro  mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Nota all'art. 52:
            -   La   legge   12   ottobre  1982,  n.  753,  riguarda:
          "Recepimento della direttiva del Consiglio della  Comunita'
          economica   europea   riguardante   l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri della C.E.E.    concernenti
          il miele". Si riportano di seguito gli articoli 6, comma 2,
          e  7  della  suddetta legge cosi' come modificati da ultimo
          dalla presente legge:
            "Art. 6, comma 2. La denominazione di vendita puo' essere
          completata da:
             a)  un'indicazione  inerente  all'origine   vegetale   o
          floreale,  millefiori  compreso,  se  il  prodotto proviene
          soprattutto   da   tale   origine   e   ne   possiede    le
          caratteristiche     organolettiche,    fisico-chimiche    e
          microscopiche;
             b) un nome regionale, territoriale o topografico, se  il
          prodotto proviene totalmente dall'origine indicata".
            "Art. 7. - Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
          di intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          cura  la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi
          per  il  miele  e  stabilisce  le  caratteristiche  fisico-
          chimiche,  microscopiche  e  organolettiche  dei principali
          tipi  di  miele  nazionale  nonche'  le  condizioni  ed   i
          requisiti   per   l'ottenimento   di  eventuali  marchi  di
          qualita'".