ART. 52. (Disposizioni sul miele). 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' sostituito dal seguente: "Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela con miele extracomunitario"". 2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono essere indicati sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese o i Paesi di produzione". 3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito da ultimo dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' abrogata. 4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole: "del miele vergine integrale". 5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature gia' predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 52: - La legge 12 ottobre 1982, n. 753, riguarda: "Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunita' economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della C.E.E. concernenti il miele". Si riportano di seguito gli articoli 6, comma 2, e 7 della suddetta legge cosi' come modificati da ultimo dalla presente legge: "Art. 6, comma 2. La denominazione di vendita puo' essere completata da: a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche; b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata". "Art. 7. - Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico- chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale nonche' le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualita'".