ART. 53.
             (Controlli e vigilanza sulle denominazioni
            protette dei prodotti agricoli e alimentari).
  1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento
(CEE)  n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per
le   politiche   agricole   e'   l'autorita'  nazionale  preposta  al
coordinamento   dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della
vigilanza  sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui all'articolo
10  del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e' svolta da autorita' di
controllo  pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con
decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni.
  2.  Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo
privati   dovranno  preventivamente  prevedere  una  valutazione  dei
requisiti  relativi  a:  a)  conformita'  alle  norme  EN  45011;  b)
disponibilita' di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento
dell'attivita' di controllo; c) adeguatezza delle relative procedure.
Nel  caso  in  cui  gli  organismi  privati  si avvalgano, per taluni
controlli,  di  un  organismo  terzo,  quest'ultimo deve soddisfare i
requisiti di cui alle lettere a), b) e c).
  3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
    a)  perdita  dei  requisiti  di cui al comma 2 sia da parte degli
organismi  privati  autorizzati  sia  da parte di organismi terzi dei
quali essi si siano eventualmente avvalsi;
    b) violazione della normativa comunitaria in materia;
    c)  mancanza  dei requisiti in capo agli organismi privati e agli
organismi  terzi,  accertata  successivamente  all'autorizzazione  in
forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 12.
  4.  La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di
controllo  privato  puo'  riguardare  anche  una  singola  produzione
riconosciuta.  Per  lo svolgimento di tale attivita' il Ministero per
le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli
enti vigilati.
  5.  Gli  organismi  privati che intendano proporsi per il controllo
delle   denominazioni   registrate   ai   sensi   dell'articolo  5  e
dell'articolo  17  del  citato  regolamento  (CEE)  n. 2081/92 devono
presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.
  6.  E'  istituito  presso il Ministero per le politiche agricole un
albo  degli  organismi  privati  che  adempiono i requisiti di cui al
comma 2, denominato "Albo degli organismi di controllo privati per la
denominazione  di  origine protetta (DOP) e la indicazione geografica
protetta (IGP)".
  7.  La  richiesta  di  autorizzazione  di  un  organismo  privato a
svolgere le funzioni di controllo e' presentata:
    a)  per  le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento   (CEE)   n.   2081/92,   dai   soggetti   proponenti  le
registrazioni;
    b)  per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  dai soggetti che abbiano svolto, in
conformita'    alla    normativa    nazionale   sulle   denominazioni
giuridicamente  protette,  funzioni  di  controllo e di vigilanza. In
assenza  dei  suddetti  soggetti  la richiesta viene presentata dagli
organismi  associativi maggiormente rappresentativi delle DOP e delle
IGP.
  8.  In  assenza  di  tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree
geografiche  ricadono  le produzioni, indicano le autorita' pubbliche
da  designare  che,  ai  sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92, possono avvalersi di organismi terzi
che,  se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e
debbono essere iscritti nell'Albo.
  9.  Il  Governo  esercita,  ai sensi dell'articolo 11 della legge 9
marzo  1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni
nell'adozione  dei  provvedimenti amministrativi necessari in caso di
inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate.
  10.  Gli  organismi  privati  autorizzati  e le autorita' pubbliche
designate   possono  svolgere  la  loro  attivita'  per  una  o  piu'
produzioni  riconosciute  ai  sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Ogni  denominazione  o indicazione geografica protetta e' soggetta al
controllo  di  un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui
sia  stato  individuato  con  procedura di evidenza pubblica, o delle
autorita'  pubbliche designate competenti per territorio tra loro co-
ordinate.
  11.  La  vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati
e' esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni
per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
  12.  Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro
trenta  giorni  dalla  domanda;  in  difetto  si  forma  il silenzio-
assenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca ai sensi del
comma 3.
  13.  Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma
6  sono  posti  a  carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio
dello Stato.
 
          Note all'art. 53:
            - Il regolamento  (CEE)  2081/92  del  Consiglio  del  14
          luglio 1992 e' pubblicato in Guce L. 208 del 24 luglio 1992
          ed   e'   relativo   alla   protezione   delle  indicazioni
          geografiche e delle denominazioni  d'origine  dei  prodotti
          agricoli  ed  alimentari.  Gli  articoli  5,  10  e  17 del
          suddetto regolamento cosi' recitano:
            "Art. 5. - 1.  Solo  le  associazioni  o,  a  determinate
          condizioni   da  stabilirsi  secondo  la  procedura  presta
          all'art.  15,  le  persone  fisiche   o   giuridiche   sono
          autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione.
            Ai fini del presente articolo si intende per associazioni
          qualsiasi  organizzazione,  a  prescindere  dalla sua forma
          giuridica o dalla sua composizione, di  produttori  e/o  di
          trasformatori  interessati  al medesimo prodotto agricolo o
          al medesimo prodotto alimentare.  Altre  parti  interessate
          possono far parte dell'associazione.
            2.  La  domanda  di  registrazione puo' essere presentata
          dalle associazioni o dalle  persone  fisiche  o  giuridiche
          soltanto  per  i  prodotti  agricoli  o alimentari che esse
          producono o ottengono ai sensi dell'articolo  2,  paragrafo
          2, lettera a) o b),
            3.  La  domanda  di registrazione include segnatamente il
          disciplinare di cui all'art. 4.
            4. La domanda di  registrazione  e'  inviata  allo  Stato
          membro sul cui territorio e' situata l'area geografica.
            5.   Lo   Stato   membro  verifica  che  la  domanda  sia
          giustificata  e,  qualora  ritenga  che  i  requisiti   del
          presente  regolamento  siano  soddisfatti,  trasmette  alla
          commissione la domanda, corredata del disciplinare  di  cui
          all'art.  4 e di qualsiasi altra documentazione sulla quale
          ha fondato la propria decisione.
            Nel caso in cui la domanda riguardi una denominazione che
          designi anche un'area situata in  un  altro  Stato  membro,
          quest'ultimo  deve  essere consultato prima che venga presa
          qualsiasi decisione.
            6. Gli Stati membri mettone  in  vigore  le  disposizioni
          legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
          l'osservanza del presente articolo".
            "Art.  10.  -  1. Gli Stati membri provvedono a che entro
          sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi
          siano strutture di controllo aventi il compito di garantire
          che  i  prodotti  agricoli   e   alimentari   recanti   una
          denominazione   protetta   rispondano   ai   requisiti  del
          disciplinare.
            2. La struttura di controllo puo' essere composta da  una
          o  piu'  autorita' di controllo designate e/o da uno o piu'
          organismi  privati  autorizzati  a  tal  fine  dallo  Stato
          membro.   Gli  Stati  membri  comunicano  alla  commissione
          l'elenco delle autorita' e/o degli  organismi  autorizzati,
          nonche'  le  loro  rispettive  competenze.  La  commissione
          pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee.
            3. Le autorita' di controllo designate e/o gli  organismi
          privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettivita'
          e  di  imparzialita'  nei  confronti  di  ogni produttore o
          trasformatore   soggetto   al    controllo    e    disporre
          permanentemente  degli  esperti  e  dei mezzi necessari per
          assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti
          alimentari recanti una denominazione protetta.
            Se la  struttura  di  controllo  si  avvale,  per  taluni
          controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire
          le  stesse  garanzie.   Tuttavia, le autorita' di controllo
          designate  e/o  gli  organismi  privati  autorizzati   sono
          tuttavia  responsabili,  nei  confronti dello Stato membro,
          della totalita' dei controlli.
            A  decorrere   dal   1   gennaio   1998,   per   ottenere
          l'autorizzazione  dello  Stato  membro ai fini del presente
          regolamento, gli organismi devono adempiere  le  condizioni
          stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.
            4.   Qualora   constatino  che  un  prodotto  agricolo  o
          alimentare recante una  denominazione  protetta  originaria
          del   suo  Stato  membro  non  risponde  ai  requisiti  del
          disciplinare, le autorita' di controllo designate  e/o  gli
          organismi  privati di uno Stato membro prendono i necessari
          provvedimenti  per  assicurare  il  rispetto  del  presente
          regolamento.    Essi informano lo Stato membro delle misure
          adottate nell'esercizio dei controlli. Le  decisioni  prese
          devono essere notificate agli interessati.
            5.  Qualora  le  condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non
          siano   piu'   soddisfatte,   lo   Stato   membro    revoca
          l'autorizzazione   dell'organismo  di  controllo.  Esso  ne
          infoma la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee un elenco riveduto degli  organismi
          autorizzati.
            6.  Gli  Stati  membri  adottano le misure necessarie per
          garantire  che  il  produttore  che  rispetta  il  presente
          regolamento abbia accesso al sistema di controllo.
            7.   I   costi   dei   controlli  previsti  dal  presente
          regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la
          denominazione protetta".
            "Art. 17. - 1. Entro un termine di sei mesi  a  decorrere
          dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento,
          gli   Stati   membri   comunicano  alla  Commissione  quali
          denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o,  negli
          Stati  membri  in  cui  non  vige un sistema di protezione,
          sancite dall'uso, essi desiderano far  registrare  a  norma
          del presente regolamento.
            2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista
          all'articolo  15,  le  denominazioni  di cui al paragrafo 1
          conformi agli articoli 2 e 4.  L'art.  7  non  si  applica.
          Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
            3.  Gli  Stati  membri  possono  mantenere  la protezione
          nazionale delle denominazioni comunicate in conformita' del
          paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione
          in merito alla registrazione".
            - Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86,  ved.
          nota  all'art.    2.  L'art.  11 della suddetta legge cosi'
          recita:
            "Art.  11  (Inadempimenti  delle   regioni   e   province
          autonome).  - 1.   Se l'inadempimento di uno degli obblighi
          previsti dall'art.  1,  comma  1,  dipende  da  inattivita'
          amministrativa  di una regione o di una provincia autonoma,
          il  Ministro   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie,  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali ed i  Ministri  competenti,  avvia  la  procedura
          prevista  dall'art.  6,  terzo  comma, del D.P.R. 24 luglio
          1977, n. 616.
            2.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  con  la  deliberazione
          prevista  dall'articolo 6, terzo comma del D.P.R. 24 luglio
          1977, n. 616, successivamente  alla  scadenza  del  termine
          assegnato   alla   regione   o   alla   provincia  autonoma
          interessata per provvedere, dispone, con  le  modalita'  di
          cui all'art. 6, comma 3, della presente legge, l'intervento
          sostitutivo  dello Stato; a tal fine puo' conferire, con le
          opportune  direttive, i poteri necessari ad una commissione
          da nominarsi con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta   del  Ministro  per  gli  affari
          regionali, sentito il Ministro per il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie.
            3. La commissione di cui al comma 2 e' composta:
             a) dal commissario del Governo, che la presiede;
             b)  da  un  magistrato  amministrativo  o da un avvocato
          dello Stato o da un professore universitario  di  ruolo  di
          materie giuridiche;
             c)   da  un  terzo  membro  designato  dalla  regione  o
          provincia autonoma  interessata  o,  in  mancanza  di  tale
          designazione  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  dal
          presidente del tribunale avente sede  nel  capoluogo  della
          regione   o   della   provincia,   il  quale  provvede  con
          riferimento alle categorie di cui alla lettera b).
            4. Le  funzioni  di  segreteria  della  commissione  sono
          svolte da personale del commissariato di Governo".