ART. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari). 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a: a) conformita' alle norme EN 45011; b) disponibilita' di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo; c) adeguatezza delle relative procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere a), b) e c). 3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di: a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi; b) violazione della normativa comunitaria in materia; c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 12. 4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato puo' riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati. 5. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole. 6. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)". 7. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svolgere le funzioni di controllo e' presentata: a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti proponenti le registrazioni; b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta viene presentata dagli organismi associativi maggiormente rappresentativi delle DOP e delle IGP. 8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbono essere iscritti nell'Albo. 9. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate. 10. Gli organismi privati autorizzati e le autorita' pubbliche designate possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta e' soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con procedura di evidenza pubblica, o delle autorita' pubbliche designate competenti per territorio tra loro co- ordinate. 11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e' esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. 12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio- assenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca ai sensi del comma 3. 13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.
Note all'art. 53: - Il regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e' pubblicato in Guce L. 208 del 24 luglio 1992 ed e' relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Gli articoli 5, 10 e 17 del suddetto regolamento cosi' recitano: "Art. 5. - 1. Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura presta all'art. 15, le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione. Ai fini del presente articolo si intende per associazioni qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione. 2. La domanda di registrazione puo' essere presentata dalle associazioni o dalle persone fisiche o giuridiche soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o ottengono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), 3. La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui all'art. 4. 4. La domanda di registrazione e' inviata allo Stato membro sul cui territorio e' situata l'area geografica. 5. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, trasmette alla commissione la domanda, corredata del disciplinare di cui all'art. 4 e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione. Nel caso in cui la domanda riguardi una denominazione che designi anche un'area situata in un altro Stato membro, quest'ultimo deve essere consultato prima che venga presa qualsiasi decisione. 6. Gli Stati membri mettone in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza del presente articolo". "Art. 10. - 1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare. 2. La struttura di controllo puo' essere composta da una o piu' autorita' di controllo designate e/o da uno o piu' organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla commissione l'elenco delle autorita' e/o degli organismi autorizzati, nonche' le loro rispettive competenze. La commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 3. Le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettivita' e di imparzialita' nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta. Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalita' dei controlli. A decorrere dal 1 gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989. 4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati. 5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano piu' soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne infoma la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati. 6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo. 7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione protetta". "Art. 17. - 1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento. 2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'art. 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche. 3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformita' del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione". - Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86, ved. nota all'art. 2. L'art. 11 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 11 (Inadempimenti delle regioni e province autonome). - 1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 1, comma 1, dipende da inattivita' amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'art. 6, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 2. Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, successivamente alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalita' di cui all'art. 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine puo' conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. 3. La commissione di cui al comma 2 e' composta: a) dal commissario del Governo, che la presiede; b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche; c) da un terzo membro designato dalla regione o provincia autonoma interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della regione o della provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera b). 4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale del commissariato di Governo".