ART. 55.
                (Modificazioni al decreto legislativo
                     14 dicembre 1992, n. 508).
    1.  In  attuazione  della direttiva 90/667/ CEE del Consiglio, al
decreto  legislativo  14  dicembre  1992,  n.  508, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo 2, comma 1, numero 1), le parole: "non idonei al
consumo umano diretto" sono sostituite dalle seguenti: "non destinati
al consumo umano diretto";
     b) all'articolo 17 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  La  domanda  di  cui al comma 1 deve essere corredata da una
copia  delle  autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti,
nonche'  da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente
decreto,  da  realizzare  entro  tre anni dalla data di presentazione
della domanda.";
    c) il comma 4 dell'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3 si applicano
altresi'  agli  stabilimenti  di  trasformazione di materiali a basso
rischio.";
    d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 e' inserito il seguente:
    "4-bis.   Chi   non   realizza   il   progetto   dell'adeguamento
dell'impianto  entro  i termini fissati, ovvero non da' comunicazione
al Ministero della sanita' ed alla competente unita' sanitaria locale
dell'avvenuto  adeguamento  entro  i  termini  fissati  dal  presente
articolo   deve   comunque   sospendere   l'attivita'.   In  caso  di
prosecuzione   dell'attivita'   si  applicano  le  sanzioni  previste
dall'articolo 19.".
 
          Nota all'art. 55:
            -   Il   D.Lgs.  14  dicembre  1992,  n.  508,  riguarda:
          "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27
          novembre  1990,  che  stabilisce  le  norme  sanitarie  per
          l'eliminazione,   la   trasformazione  e  l'immissione  sui
          mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli
          agenti patogeni  degli  alimenti  per  animali  di  origine
          animale  o  a  base  di  pesce  e che modifica la direttiva
          90/425/CEE". Si riporta di seguito l'art. 2, comma 1, n. 1,
          del suddetto  decreto  legislativo  cosi'  come  modificato
          dalla presente legge.
            "1. Ai fini del presente decreto si intende per:
             1)  rifiuti  di  origine  animale:  carcasse  o parti di
          animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non
          destinati al consumo umano  diretto  a  norma  delle  leggi
          vigenti,  esclusi  gli escreti degli animali e i rifiuti di
          cucina e dei pasti".