ART. 56.
(Integrazione  del  decreto  legislativo  30 gennaio 1993, n. 28, che
   attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE).
    1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28, e' inserito il seguente:
    "ART.  13-bis.  -  1.  Chiunque  effettua gli scambi di animali e
prodotti  di origine animale senza la preventiva registrazione di cui
agli articoli 5 e 11 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con  la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire
quaranta  milioni.  In  caso di recidiva sono sospesi la licenza o il
permesso di importazione per tre mesi.
    2.  Chi,  essendovi  obbligato in applicazione degli articoli 5 e
11,  non  provvede alla stipula della prevista convenzione e' punito,
salvo  che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
    3.  L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli
obblighi  contratti  con  la  registrazione  o  con la convenzione e'
punito,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  con  la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da lire un milione a lire tre milioni per
ogni singolo obbligo violato.".
    2.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il termine di cui
all'articolo  1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare
le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
    3.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 2 il Governo
dovra'   prevedere  un  idoneo  sistema  di  sanzioni  amministrative
pecuniarie  per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti,
tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
 
          Nota all'art. 56:
            - Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, riguarda: "Attuazione
          delle  direttive  89/662/CEE  e  90/425/CEE   relative   ai
          controlli  veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e
          su prodotti di origine  animale  applicabili  negli  scambi
          intracomunitari".