ART. 57.
              (Modifica della legge comunitaria 1991).
    1.   L'autorizzazione  alla  produzione,  al  commercio  ed  alla
detenzione  di  coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma
4,  della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' rilasciata dalla regione
o dall'autorita' da essa delegata.
    2.  Restano  validi  gli  atti  istruttori  gia'  compiuti  e  le
autorizzazioni  rilasciate  dalle  regioni  e  dalle unita' sanitarie
locali.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 24 aprile 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
 
          Note all'art. 57:
            - Per quanto riguarda la legge 19 febbraio 1992, n.  142,
          ved. nota all'art. 1.
            - L'art. 57, comma 4, della suddetta legge cosi' recita:
            "4.  La  produzione,  il  commercio  e  la  detenzione di
          coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione  del
          Ministero della santa'".