ART. 6.
      (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare
                         o amministrativa).
    1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante
regolamento  ministeriale  da emanare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del
termine  indicato  nelle  direttive  stesse.  Resta fermo il disposto
degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
    2.  Le  amministrazioni  competenti  informano  costantemente  la
Presidenza   del   Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  il
coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti
connessi all'emanazione dei provvedimenti.
    3.  Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle  materie  di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, indirizzare alla
Presidenza   del   Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  il
coordinamento  delle  politiche  comunitarie  proposte  in  merito al
contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
 
          Note all'art. 6:
            - Per quanto concerne la legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          ved.  note  all'art.  1. L'art. 17, comma 3, della suddetta
          legge cosi' recita:
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
            - La legge 16 aprile 1987, n. 183,  reca:  "Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari".   Gli  articoli  11  e  20
          della suddetta legge cosi' recitano:
            "Art.  11 (Attuazione amministrativa degli atti normativi
          comunitari).    -  1.  Il  Governo  o  le  regioni,  se  la
          raccomandazione  o  la  direttiva  comunitaria non riguarda
          materia gia' disciplinata con legge o coperta da riserva di
          legge, ne danno attuazione entro i termini  previsti  dalla
          stessa  mediante  regolamenti  o  altri atti amministrativi
          generali di  competenza  dei  rispettivi  organi  e  con  i
          procedimenti previsti per l'adozione degli stessi".
            "Art.  20  (Adeguamenti  tecnici).  -  1. Con decreti dei
          Ministri interessati sara' data attuazione  alle  direttive
          che  saranno  emanate dalla Comunita' economica europea per
          le  parti  in  cui  modifichino   modalita'   esecutive   e
          caratteristiche  di ordine tecnico di altre direttive della
          Comunita' economica europea gia' recepite  nell'ordinamento
          nazionale.
            2.  I  Ministri interessati danno immediata comunicazione
          dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro
          per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,   al
          Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".