ART. 7.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli).
    1.  Nell'attuazione  delle  normative  comunitarie,  gli oneri di
prestazioni  e  controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici
in  applicazione  delle  normative  medesime  sono posti a carico dei
soggetti  interessati,  quando  cio'  non contrasti con la disciplina
comunitaria.